88 TITOLO SETTIMO. F jl L 0 T *. z Je5 Sudditi1, che in avvenire vorranno etter ammetti in figura di Piloti- al- Servizio dei Veneti Legni Mercantili, dovranno far apparire evidentemente dinanzi ai Proveditori: alP Armar, coll’ intervento del Maettro di* Nàutica., e di due provetti Capitani , o Piloti' fcielti' dal Magiftrato predetto, quali viaggi abbiano fatto, per quanto tempo, c in qual grado abbiano efercitato la profettio~-ne della Marina, e rispondere a que’ queliti, che tanto in linea di pratica, che di teorica, gli verranno fatti dal fud-detto Maeftro di Nautica alla prefenza de’ medefimi due Capitani, o Piloti; i quali tutti e tre dovranno, quando me iìano perfuaii, eftendere una Fede giurata della riconosciuta loro capacità , da eiFer quella cuftodita apprettò il Magiftrato Suddetto., e Senza della quale non potrà alcuno ctter ammetto, nè eSercitare la profeflìon di Piloto: che Se o tutti , o alcun de’ tre Profettori fuddetti non, fo fiero per--fuafi di rilàfoiare la detta Fede, dovranno porre in ifcrit^ to, e con giuramento i motivi dèlia lor difluaiione. E poiché potrebbe fuccedere, che fotte necettario ci ave*-re un qualche Piloto forattiere per que’ viaggi particolarmente , de’ quali i Sudditi non avettero tutte le pratiche“ sogni-