276 COMMEMORIALl, LIBRO XVII a quella comunità 200 staia di frumento da pagarsi entro due anni. Sono concessi tre anni a quegli abitanti per pagare i lor debiti, purché diano malleveria, eccettuati però quelli per livelli, affitti e mercedi. Si conserveranno ai conti del-1’ Assassino i diritti da essi posseduti fino al cominciare dell’ ultima guerra. Le appellazioni delle sentenze di quel podestà inferiori a lire 100 si portino al capitano di Rovigo, quelle oltre alla detta somma, ai tribunali degli auditori o degli avogadori in Venezia. Segue nota che queste risposte furono deliberate dal Collegio ed auscultale da Tomaso Trevisano savio del consiglio e da Alvise Landò savio di Terreferma. 28. — 1482, Settembre 15. — c. 72 t.° — Il doge fa sapere che venuti alla sua presenza Francesco di ser Giuliano, mastro Giovanni Montonino, Pasino de’ Pisoni, Nicolò e Filippo Saltarino, Antonio Pizolato notaio e mastro Domenico Superbo,- oratori della comunità di Badia (Polesine), dopo prestato il giuramento di fedeltà, presentarono varie domande (che sono esposte in volgare) e n’ ebbero le seguenti risposte di cui ordina a chi spetta 1’ osservanza : Quella comunità continui a godere le rendite e a mantenere gli ordinamenti che aveva al tempo dei duchi di Ferrara prima della guerra. Essa e i suoi abitanti saranno esenti da angarie e gravezze per 10 anni ; poscia pagheranno come sotto i detti duchi. Non si può far subito un estimo generale del Polesine, ma si procurerà che ognuno paghi le gravezze secondo giustizia. I notai di B. esercitino il loro ufficio come in passato, riservando gli atti criminali al cancelliere del rettore, il quale potrà rogare anche atti civili. Si annullano i debiti che quella comunità ed abitanti tenevano verso il duca di Ferrara fino al giorno della presa di possesso di B. per parte di Venezia. Chiedendo B. di esser partecipe di tutte le grazie privilegi ecc. che si concedessero a Rovigo e a Lendinara, che formano con essa un corpo medemo, si risponde che sia contenta di ciò che se le accorda. Quegli abitanti saranno, rispetto ai dazi nello stato, trattati come gli altri sudditi. Si prenderà informazione sull’ opportunità di aggregare la Canda alla podesteria di B. Possano vendere panni dello stato e le loro lane pagando i dazi soliti. Circa il far pagare le gravezze giusta il loro estimo a tutti i possidenti in quel territorio, si provvederà dopo informazione delle eventuali esenzioni. Si concedono a quella comunità 200 staia di frumento da pagarsi in due anni. Quegli abitanti, mancato loro il raccolto del vino, potranno provvedersene in altri luoghi dello stato, per quest’ anno, pagando i dazi soliti ; e con esenzione da questi se lo acquisteranno nei luoghi venuti sotto Venezia in quest’ ultima guerra. Se il duca di Ferrara impedisse all’ ebreo che esercitava 1’ usura in B. e riparò in Ferrara, di restituire i pegni ai badiesi, o l’ebreo stesso non volesse farlo ; sarà lecito ai proprietari delle cose impegnate di rivalersi sui beni stabili dei ferraresi posti nel Polesine, o procedere contro i debitori dell’ ebreo. Per dieci anni i dazi di B. sono ridotti a metà ; vi si possa tenere mercato franco ogni mercoledì ; quegli abitanti potranno trafficare come tutti gli altri sudditi. Segue nota come nel n. 27.