DOGE GIOVANNI MOCENIGO 287 nè i suoi soldati potranno essere mandati a combattere contro uno dei contraenti. In tempo di pace il duca di Milano alloggerà 1700 dei cavalli del Sanseverino nel suo stato, Venezia gli altri. Egli non potrà arruolare o tenere ribelli o traditori dei conducenti, e nessuno di questi avrà diritto di procedere contro i membri delle di lui milizie per veruna causa durante la condotta. Nessuno poi dei conducenti nè dei loro aderenti potrà accettare al proprio soldo militi del Sanseverino senza la costui adesione. Egli consegnerà i luoghi che prendesse a quel potentato per conto del quale farà l’impresa. Avrà esenzione da dazio in tutti gli stati dei conducenti per le cose ad uso suo personale, dei suoi di casa e per l’esercizio della milizia (su ciò il pienipotenziario fiorentino fa riserva). Fatto in campo presso Bagnolo nel Bresciano, nella tenda del duca di Calabria. — Testimoni : Giovanni Bentivoglio di Bologna, Gian Jacopo e Benato fratelli Trivulzio, Pietro da Birago di Milano, Girolamo Marcello pagatore veneto, Francesco della Giudecca segr. due. veneto e Gian Jacopo Ghilini cancelliere-dei duca di Milano. — Atti Gian Antonio de’ Girardi not. imp. e cane, ducale di Milano (v. n. 49). 47. — 1484, ind. II, Agosto 12. — c. 40. — Boberto di Sanseverino, per ordine della Signoria veneta e a richiesta di Gian Jacopo Trivulzio rappresentante il duca di Milano e di Galeotto Pico della Mirandola soldato della Signoria suddetta, decreta (in volgare): Galeotto laseierà a suo fratello conte Antonio Maria il liber>> e sicuro possesso di tutti i suoi beni, e gli restituirà quelli che gli avesse tolti, ed il secondo restituirà al primo la fortezza di Concordia, con facoltà a Venezia di usare la forza per conseguire la restituzione, ma solo dopo la morte di papa Sisto IV. E dell’esecuzione ili quanto gli spetta Galeotto darà malleveria al fratello, e Venezia prometterà 1’ osservanza di ciò che incombe a Galeotto suddetto (v. n. 48). Fatto nel campo veneto presso S. Zenone nel Bresciano, nella tenda del Sanseverino. — Testimoni : Luca Pisani e Nicolò da Pesaro, Daniele da Basilea, Giannino di Annone, Gian Jacopo Ghilini. — Atti come nel n. 46. 48. — 1484, ind. II, Agosto 15. — c. 39 t.° — {strumento in cui si dichiara (in volgare) che avendo il duca di Bari declinato 1’ arbitrato, offertogli nelle trattative per la pace n. 45, circa la questione dello stato dei Rossi, nel Parmigiano, accettò di nominare a voce ad arbitri invece sua Roberto di Sanseverino e Gian Jacopo Trivulzio, i quali decretarono che il detto stato resti nella condizione in cui si trova al presente, nè il duca di Milano sia tenuto a restituzione alcuna (v. n. 49.) Fatto ed atti come il n. 16. —Testimoni : Giovanni Pontano segretario del duca di Calabria, Gian Jacopo Ghilini e Lorenzo da Mozzanica cancellieri due. di Milano. 49. — 1484, Agosto 23 — c.. 40 t.° — Il conte Nicolò A riosti collaterale e commissario del duca di Ferrara dichiara (in volgare) di avere ricevuto da