DOGE FRANCESCO FOSCARI 107 332. — 1455, ind. Ili, Marzo 26. — c. 143 (142). — A terminare ogni questione sull’interpretazione dei patti vigenti fra Venezia e Ferrara e la casa di Uste, dopo varie trattative, Nicolò del fu Vito da Canale dottore e Paolo del fu Nicolò Barbo cav., rappresentanti la Signoria veneta, e Vittore Pavoni cancelliere, oratore e procuratore di Borso duca di Modena e Reggio e marchese d' Este, pattuiscono : I veneti abitanti nel distretto di Ferrara saranno esenti : dal bocca-tico, potendo far macinare grani per proprio uso senza pagar quell’imposta ; dalla prestazione delle regalie (donialium) alla corte ducale in campagna ; dal fornire la paglia dei beni di loro proprietà alla corte stessa, trattone il caso che lavorino beni di altri obbligati a tal prestazione ; dall’ obbligo di tibia re e vendemmiare sui possedimenti del duca ; dalla contribuzione dei bariselli e degli ufficiali delle ville in cui abitano ; da tutte le gravezze sui loro beni non contemplate nell’ allegato ; da tutte le imposte per la fabbrica della cattedrale di Ferrara, trattone il caso come sopra. Circa le loro prestazioni per gli argini del Po, si osservi il prescritto dall’ allegato, i veneziani potranno esservi costretti dai magistrati ferraresi, salvo poi il portare i loro reclami al visdomino veneto. Saranno esenti da gravezze sui molini vecchi che possedono, non però sui nuovi che si facessero ; nulla pagheranno per gli animali. Non si farà novità alcuna nè si imporranno dazi sulle merci che i veneziani conducono a vendere a Ferrara ; nè si molesteranno i compratori. I magistrati ferraresi non potranno procedere criminalmente contro veneziani senza darne avviso al doge e alla Signoria. I veneziani potranno portar sale nel Ferrarese e cambiarvelo in altre merci senza pagare alcun diritto, salvo il frumento pel quale pagheranno il convenuto dazio di esportazione. Il duca impedirà con tutti i mezzi il contrabbando marittimo nei suoi stati, e punirà i contrabbandieri e lor complici. Si osserverà il prescritto dai trattati circa 1’ esportazione del prodotto dei beni di veneziani nel Ferrarese. Così circa l’immunità dei medesimi in quel territorio e nella navigazione del Po, salvo il dazio sul transito del sale a profitto del duca. Nell’esaminare i testimoni per contrabbando il visdomino veneto potrà procedere per accusa ma non per inquisizione, e costringerli a deporre, I veneziani potranno vender sale in Ferrara giusta gli anteriori trattati. E condurre merci in Lombardia come il solito. I ferraresi potranno vendere in Venezia, senza pagare alcun dazio, il pesce salato, preso e preparato nel loro territorio. Nelle questioni fra il visdomino veneto e i commissari del duca circa decisioni di cause in appello, si osserverà la consuetudine ; e cosi nelle appellazioni contro le sentenze del primo. Venezia revocherà tutte le novità introdotte da qualche mese a danno dei ferraresi. Si osserveranno da chi spetta le esenzioni dei nobili Querini di Venezia pei loro beni in Papozze. Si determina la procedura nei casi di crediti di veneziani verso ferraresi per contratti fatti in Venezia e viceversa. Fatto nel palazzo ducale di Venezia, nella sala di udienza dei savi di terraferma. — Testimoni : Antonio del fu Giovanni Martinengo di Brescia cav., Antonio Pellegrini di Verona ed Ambrogio Avogadro (de Advocatis) di Brescia, dottori in ambe, Bartolomeo Cipolla (Zevola) di Verona, Bartolomeo Caprioli di Brescia, e i segretari ducali Giovanni Gonella, Pietro Tornasi e Ulisse Aleoti conte