DOGE CRISTOFORO MORO 201 la loro unione ; si eccettuano i paesi che furono già della Signoria veneta, i quali le saranno restituiti. Si lascia luogo per partecipare al presente al duca di Milano, alla signoria di Firenze e ad altri potentati italiani ; si tratterà poi del concorso da prestarsi dai singoli. Colla presente non sarà punto derogato all’alleanza 8 Luglio 1470 fra il re e il detto duca e Firenze, nè al trattato n. 25. All’occasione i contingenti delle due squadre potranno essere d’ accordo diminuiti. Le parti si nomineranno vicendevolmente i propri confederati, aderenti, raccomandati ecc. entro due mesi, ed essi ratificheranno entro 4 la nominazione. La presente si pu-blicherà solennemente in giorno di fissarsi. Venezia la ratificherà entro 15 giorni. Pena al contravventore al presente 200000 due. d’oro (v. n 27). Fatto nel castelnuovo di Napoli. 27. — 1471, Gennaio 1. — c. 46 t.° — Istrumento in cui si espone che, dovendosi concludere alleanza fra la veneta Signoria e Ferdinando re di Sicilia contro i turchi, e volendo le parti provvedere alla sicurezza dei rispettivi stati ed amici in Italia ; vertendo dubbio se col trattato n. 26 (che esse ratificano ed intendono osservare) la detta sicurezza sia abbastanza tutelata dalle eventuali offese (non provocate) del papa ; il detto re e Vittore Soranzo, per Venezia, pattuiscono : se durante l’alleanza n. 26 il papa presente o i suoi successori, non provocati, offendessero 1’ una o l’altra delle due potenze, o alcuno dei loro raccomandati, alleati ecc., la parte offesa sarà soccorsa dall’alleata come è provveduto nel n. 25; la seconda manderà alla prima, a sua richiesta, le milizie convenute, a proprie spese, e le manterrà fino a guerra finita. Offesa s’intenderà essere, oltre l’aperta guerra, 1’ occupazione di qualsiasi luogo di una delle parti o dei loro confederati ecc., anche nei casi che i detti luoghi si dessero spontaneamente al pontefice, ed ei li accettasse. Il trattato n. 26, quantunque non ne faccia menzione, si intenderà concluso coll’obbligo del presente, il quale sarà ratificato entro 15 giorni dalla Signoria veneta. Pena al contravventore 200000 ducati. (Segue l’allegato). Fatto nel castelnuovo di Napoli. — Sottoscritto con segno e formola solenne dal re e dal Soranzo. — Testimoni: Alfonso d’Aragona duca di Calabria, primogenito del re, Diomede Caraffa cav. conte di Maddaloni, Giambattista Benti-voglio da Sassoferrato dott. in ambe, Pascasio Diaz Garlon, cav. guardaroba castellano del castelnuovo, e Giovanni Sancis (Sanchez ?), tutti regi consiglieri.— Atti Antonello de’ Petrucci segretario regio e Clemente del fu Davide Tedaldini, segretario ducale veneziano, Allegato : Gli articoli del trattato n. 26 (v. n. 28 e 49). 28 — 1471, Gennaio 1. — c. 48 t.° — Istrumento in forma solenne del trattato n. 26, dopo il quale è inserto 1’ allegato. Fatto, testimoni ed atti come al n. 26 (v. n. 36). Allegato : 1470, ind. IV, Novembre 3. — Sindicato con cui il doge co’ suoi consigli dà facoltà a Vittore del fu Nicolò Soranzo, oratore presso Ferdinando re di Napoli, di negoziare e concludere con quest’ultimo un trattato di alleanza contro i turchi a tutela dei comuni stati e perla tranquillità e sicurezza d’Italia. COMMEMORI ALI TOMO V. 26