284 COMMEMORI ALI, LIBRO XVII tenente generale e rappresentante della Signoria di Venezia (all. E), anche pei rispettivi alleati, aderenti ecc. In esso si pattuisce : Da oggi cessano le vicendevoli offese fra i contraenti i quali si perdonano i danni recatisi scambievolmente fino alla sospensione d’armi (v. n. 44), e dichiarasi stabilita la pace fra essi e i loro collegati ecc. Venezia e Milano confermano, in quanto riguarda le mutue relazioni, la pace di Lodi (v. n. 282 del libro XIV). Entro due mesi, i contraenti nomineranno i rispettivi collegati, aderenti ecc. che ratificheranno il presente. A guarentigia della libertà ecclesiastica del papa, Venezia osserverà l’articolo terzo del trattato concluso nel 1483 fra quello e i sopradetti membri della lega, nel quale questi si obbligavano a mantenere l’incolumità degli stati e del potere spirituale d’esso pontefice, e difenderli contro chiunque volesse attentarvi, tenendolo -come capo e protettore della lega. Venezia osserverà pure 1’ art. 24 del mentovato trattato che obligava gli alleati a prestare al papa i possibili aiuti nella punizione de’ suoi sudditi ribelli, quando lo domandasse, ed anche contro chiunque volesse in ciò impedirlo. Entro 20 giorni i contraenti manderanno a Roma loro rappresentanti per rinnovare l’alleanza, comprendendovi Venezia, contro chiunque in Italia ; e della léga il Sanseverino è dichiarato fino da ora capitano generale (v. n. 4(3), e il papa capo e protettore. Il pontefice pagherà ad esso capitano 6000 ducati (da lire 4 imperiali), il re 8000, il duca di Milano 50000, Firenze 6000 e Venezia 50000 (v. all. F); e seguono altri particolari in argomento. Allo stesso capitano saranno restituiti i beni e diritti che aveva nel regno di Napoli, restando a suo figlio Gianfrancesco la contea di Caiazzo, e cosi pure i beni stabili che possedeva nello stato di Milano ; Gian Jacopo Tri-vulzio deciderà sulla restituzione dei beni mobili tolti al S. dopo la costui partenza da Castelnuovo nel Tortonese, e sul pagamento dello stipendio dovutogli dal duca. Le parti si restituiranno vicendevolmente i luoghi toltisi l’una all’altra e nominatamente Venezia ai duchi di Milano e di Ferrara e al Marchese di Mantova, 'Adria, Ariano, Comàcchio, Melara, Castelnuovo (in Polesine), Ficarolo, Castel Guglielmo, la bastita del Ziniul, tutta la riviera di Filo ecc. Il Polesine di Rovigo resta alla republica, con diritto ai sudditi del duca di Ferrara di conservare e godere i beni che vi tengono, e con restituzione ai medesimi di quelli che possedevano prima della guerra e-che durante questa furono loro tolti; così l’abazia della Vangadizza sarà restituita a Leonello Trotti, e del pari tutti i benefici, diritti ecc. posseduti dai detti sudditi. Al duca si restituiranno la casa in Venezia e i beni in Este. Si restituiranno ai cittadini e sudditi di Venezia i loro beni nel Ferrarese, nel Mantovano, in Lombardia, ed in tutti gli stati dei collegati. Saranno restituiti a Francesco Secco e a tutti gli altri sudditi dei collegati i beni sequestrati dai veneziani durante l’ultima guerra, colle rendite arretrate. Venezia è redintegrata in tutti i diritti da essa goduti in Ferrara in forza dei vecchi trattati ; e cosi il duca rispetto a Venezia. Questa restituirà al re di Napoli entro un mese Gallipoli e tutti gli altri luoghi occupati nel regno, inviando all’ uopo apposito commissario. È fatto luogo al re e alla regina di Castiglia di entrare a partecipare al presente, e così ai comuni di Genova e Siena, riservati i diritti di Firenze su Sarzana, diritti che vengono guarentiti dai contraenti, e