DOGE FRANCESCO FOSCARI 31 83. — 1449, Maggio 21.—c. 16 t.°— Versione in volgare di lettera di Melech el-Daher sultano di Babilonia (Egitto) al doge. A richiesta di Lorenzo Tiepolo e Marino Priuli, ambasciatori veneti, dichiara di aver dato ordini perchè siano tolti gli abusi che si commettevano dai suoi uffiziali a danno dei veneziani (v. n. 87), sicché questi potranno venire liberamente e trafficare nei domini d’ esso principe, e vi saranno trattati bene (v. n. 87). Data al Cairo. 84. — 1449, ind. XII, Maggio 21. — c. 39 t.° — Patente ducale che conferma, esponendone le condizioni, la rinnovazione, fatta il 13 da Pasquale Mali-piero proc. di S. M. e Iacopo Loredano, provveditori dell’ esercito, della condotta di Matteo da Sant’ Angelo con 500 fanti e 25 lancie ai servigi di Venezia per un anno, con facoltà di arruolare fucilieri (sdopelerii) in luogo di balestrieri o viceversa (v. n. 12). Data come il n. 81. 85. — 1449, ind. XII, Maggio 25.—c. 35. — Patente ducale con cui si dichiara esser stata rinnovata per un anno, dal 15 Giugno venturo, la condotta di Bartolomeo Colleoni, rappresentato da Francesco da Siena suo cancelliere e da Tomaso de’ Planelli suo armigero. Data come il n. 81. 86. — 1449, ind. XII, Maggio 26. — c. 35. — Ducale ai rettori ed ufficiali in Brescia. In ricompensa dei servigi prestati da Antonio del fu Cristoforo dagli Orzi, specialmente negli anni 1438 e 1448, si estendono ai di lui tìgli e nipoti e loro discendenti maschi legittimi le esenzioni accordate al medesimo col privilegio mentovato nel u. 249 del libro XI. Data come il n. 81. 87. — S. d. (1449, Maggio). — c. 17. — Versione di decreto indirizzato dal sultano di Babilonia al suo grande armiraio, luogotenente e naibo in Aman. Ad istanza degli ambasciatori veneti (v. n. 83) ordina che i veneziani possano viaggiare e trafficare sicuramente in tutti i luoghi soggetti al detto luogotenente, e mandarvi consoli; che siano ben trattati; e che sia tolto ogni motivo di lagno dei medesimi contro il cadì Anafi di Aman. Segue annotazione che simili ordini furono indirizzati ai signori (governatori) di Safet per Acri e di Aleppo per la Liza (Latakieh), di Gazara (Gaza) pei viandanti, e di Gerusalemme per Rama e Jaffa (v. n. 83 e 88). 88. — S. d. (1449, Maggio). — c. 17 t.° — Versione di decreto indirizzato dal sultano d’ Egitto al grande armiraio, signor e naibo di Bairut. Ad istanza degli ambasciatori veneti (v. n. 83) ordina che cessino le avanie ed estorsioni degli ufficiali di Bairut e della Siria a danno dei veneziani; che questi possano liberamente e sicuramente trafficare in quelle terre e porti, entrarvi e partirne e fare i loro affari senza molestia, (v. n. 87 e 89).