21 6 TITOLO NONO PROVE DI FORTUNA. 1 EceiTario eflcndo di prefidiare l’interefie de’ Proprietarj de’ Baftimenti, de’ Mercanti, degli Aflicuratori, e di ogni altro, particolarmente ne’ Naufragi, Invertite, Getti, ed altri infortunj di Mare, che per una direzione maliziofa, e colpevole potrebbero talvolta ertenderii anche oltre al fatto ; così il vuole che ne’ caii fuddetti , li Capitanj , o Patroni, e in mancanza d’erti, quelli, che avef-fero il governo del Battimento, debbano procedere alla giu-ftificazione de’ medefimi foiferti infortuni, il che dicefi comunemente Pruova di Fortuna ; onde con tal mezzo fiano in grado appunto di provare, e giuftificare le lor direzioni , e porta nello ftertb tempo aver luogo quanto per Giu-ftizia, o per pratica convenirti , riguardo a’patti, e convenzioni tanto relative a’Baftimenti, ed ai loro Carichi, quanto alle Aflìcurazioni, Contratti a Cambio , od altro, fecondo i cafi, i tempi, e le circoftanze, che meritaflero qualche rifleflò. 2 Seguito adunque alcuno degl’ indicati Infortuni, ed aj> pro-