92 COMMEMORIALI, LIBRO XIV sultano rispetto alle navi veneziane. Le parti si restituiranno reciprocamente i parichi (coloni) che fuggissero dai domini dell’una e quelli dell’altra. Esse si restituiranno quanto si ricuperasse delle navi dell’ una naufragate nei possedimenti dell’ altra. Le cose lasciate da veneziani che morissero intestati nelle terre del sultano resteranno a disposizione della Signoria, provvedendosi, in attesa, alla loro custodia. Le parti non daranno aiuti o favori di sorta ai vicendevoli nemici. Venezia non darà ricetto nè favori in alcuna delle sue terre dell’ Albania e di Romania a traditori o nemici del sultano, il quale, in caso diverso, potrà mover l’armi contro quella terra senza derogare al presente ; il che varrà pure per la república. Questa continuerà a tenere il suo bailo in Costantinopoli, il quale avrà giurisdizione civile sopra tutti i veneziani, ed assistenza dalle autorità turche nel-1’ esercizio delle sue funzioni. Le parti si risarciranno i danni datisi scambievolmente prima della caduta di Costantinopoli in mano dei turchi. È accordata ai veneziani esenzione da ogni dazio (comerchio) sul traffico dell’ argento, restando però obligati a far bollare alla zecca imperiale il non lavorato. Segue un ultimo articolo, poco intelligibile, circa l'annullamento dei debiti contratti dai turchi verso i veneziani prima della caduta di Costantinopoli (v. n. 306). Dato in Costantinopoli. 289. — 1454, ind. Il, Aprile 23. — c. 134 (133) t.° — I priori delle arti: Filippo di Piceio di Bernardo Magli, Agostino di Iacopo di Agostino Martini, Mauro di Silvestro di Lodovico Ceffini, Nicolò di Leonardo di Nicolò Macchi, Luca di Salvo di Stefano, Piero di Iacopo di Francesco Neretti, Marco di Parente di Giovanni Parenti, Domenico di Antonio di Rartoloineo di ser Santo Rruni; Manno di Giovanni Temperani di Manno gonfaloniere di giustizia; i dieci di balia: Luca di Ronaccorso Pitti, Neri di Gino Capponi, Rartolomeo di Giovanni Michelozzi, Ottone di Lapo Nicolini dottor di leggi, Carlo di Zenobio da Ghiaeceto, Andrea di Lapo Guardi, Angelo di Jacopo Acciaiuoli cav., Simone di Francesco Guiducci, Cosimo di Giovanni de’ Medici, e Diotisalvi di Nerone di Nigi di Diotisalvi Neroni, ratificano in nome del comune di Firenze, in quanto lo concerne, il trattato n. 282 (v. n. 286 e 293). Fatto in Firenze, nella residenza della Signoria. — Testimoni: Orazio di Cuccio de’ Medici, Rernardo di Filippo de’ Giugni, Giannoccio di Francesco Pitti, Bernardo di Tomaso de’ Corbinelli, Antonio di Lenzone di Simone; — Atti Filippo di Andrea Balducci dottor di leggi e scrivano alle riformagioni, dai quali tratto da Manno del fu Antonio di Giovanni della Mole da Firenze coadiutore del precedente. 290. — 1454, Maggio 7. — c. 125 (124). — Guglielmo Crispo duca dell’ Arcipelago al doge. Volendo concorrere alla difesa di quelle isole e terre contro i turchi, stabilì di armare a tutte sue spese una galea; e sapendo che la squadra veneta tro-vavasi a Negroponte, vi spedi gli uomini opportuni; ma questi tornarono a casa non avendo trovato nè il capitano generale nè la galea. Dichiarando ora il suo proposito al doge, chiede sia mandata la galea in Candía o a Negroponte, ove egli spedirà gli uomini. Data a Naxos.