90 l’ attuale magistrato alle acque Un gruppo di enti, invece, oltre ad avere più funzionari che dedicano l’intera loro attività tutto il giorno e tutti i giorni, e che quindi acquistano una speciale competenza, e svolgono il proprio lavoro con passione, perchè non distesiti da altre cure e perchè equamente retribuiti, ha la forza economica e morale derivante dalla unione di più forze tendenti ad un fine comune. ivi r organismo funziona con regolarità, con vigore, con utilità : dalla rappresentanza consorziale varia e complessa, alla sede adatta, agli uffici amministrativo e tecnico completi, alla possibilità dell’acquisto di tutto ciò che occorre perchè i servizi abbiano da procedere nel modo più perfetto, alla economia nelle spese pur godendo di tutti i benefici. Ed inoltre, la possibiltà dell’azione comune per la difesa di interessi particolari; l’autorità derivante dall’azione di enti rappresentanti interessi importanti ed estesi ; la eliminazione di questioni fra Consorzio e Consorzio. Capo VII. Circa i ricorsi gerarchici l’art. 16 della legge fondamentale venne modificato dalla legge 13 luglio 1911 n. 774. Esso stabilisce che «contro i provvedimenti definitivi attribuiti dalle vigenti leggi ad altre autorità e per la presente legge deferite invece al Presidente della Magistratura alle acque, è ammesso il ricorso alla IV e V Sezione del Consiglio di Stato, secondo le rispettive competenze, ed in via straordinaria al Re ». Osserva in proposito Antonio Pellegrini(J) : «Mentre l’articolo 16 della legge 5 maggio 1907 ammette il ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, a norma dell’art. 379 della legge sulle opere pubbliche, contro i provvedimenti del Magistrato, in quanto non sieno provvedimenti spettanti al Ministro e delegati (*) Op. cit.