26 L’ ANTICO VENETO MAGISTRATO DEI BENI INCULTI soprascritti, li quali vedendo per esse relazioni, che il loco potesse apportar quattro volte più utile del danno, che potesse fare ad altri, possano tutti tre d’accordo uniti, et non altrimenti concederli licentia con le condizioni infrascitte, et essendo di contraria opinione possino separati venir a questo Conseglio, con le opinioni loro, et parendoli etiam di tuorre information da altri pratici de Iuochi, possino far, come a loro parerà, a maggior sua dilucida tione. « Che essi Conduttori debbano pagare il fondo della seriolla e delle ripe, il doppio più della stima fatta per li Periti, ut supra, sicché li padroni de’ fondi habbino li suoi danari avanti che sia fatta cosa alcuna, et essendo beni conditionati, over obbligati paghi un livello in razon de cinque per cento. « Oltra di ciò resti obbligato il Conduttore, o Conduttori, et tutti li fondi di esso retratto a pagar li danni de’ cavedali, che succedessero nelli fondi, così superiori, come inferiori per causa de ditta Seriolla. «¡Et se alcuno vorrà far seriolle sotto alcun fiume, o altre se-riolle, o pubblico o particolare, debba pagare il fondo, modo ut supra, ma sia assignato il loco, et il modo di detto transito per l’Officio nostro alle acque, acciò non impediscano le navi-gation, et il corso delle acque, et facendo in alcun tempo impe-dition alcuna sian rotte, et disfatte, ovver reconze in modo, che non faccino impedimento alcuno. « Quelli, che voranno condur Seriolle tra la Brenta et la Piave, debbano dar notizia alli Savi nostri sopra le Acque, acciò vedino, che non sia inferito danno alla Laguna. « Et perchè tutte le acque di ogni sorte sono giurisditione del Dominio, però nel conceder dette licentie, li Provveditori nostri sopra li Beni Inculti havuta diligente consideratone della qualità, et quantità delle Acque, debbano tutti tre uniti, ut supra, far pagar alla Signoria nostra quello, che gli parerà conveniente, et honesto, li quali danari siano applicati aH’Officio loro da esser