PER LE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA 85 Mentre per effetto del R. D. L. 2 ottobre 1919 n. 1916, della legge 20 agosto 1920 n. 1 177, del R. D. L. 28 ottobre 1921 n. 1560, un rappresentante del Ministero dei Lavori pubblici ed un rappresentante del Ministero del Tesoro hanno diritto di far parte, con voto deliberativo, dell’organo consorziale a cui è attribuito dallo Statuto la gestione delle opere concesse, ove il concorso nella spesa di esecuzione viene commisurato sulla somma effettivamente spesa e non sulla somma di progetto (e ciò per le opere eseguite od in corso di esecuzione fino a tutto il 31 dicembre 1924), per disposizione contenuta nell’art. 6 del R. D. 7 febbraio 1926 n. 191 il Ministero dei Lavori pubblici può nominare rappresentanti del Governo nei Consigli dei Consorzi che eseguono opere nelle quali contribuisca lo Stato. Ripetiamo che abbiamo sempre ritenuta irragionevole la ostilità di alcuni Consorzi contro la tutela dell’Autorità superiore, perchè l’Amministrazione consorziale non deve temere di nulla, ma se comprendiamo la presenza dei rappresentanti del Governo nelle Amministrazioni consorziali durante la esecuzione di opere nelle quali lo Stato concorre sulla somma effettivamente spesa, non la comprendiamo in quelle Amministrazioni che eseguono le opere assumendo l’alea del forfait, liberando per tal modo lo Stato dal rischio delle maggiori spese, tanto più ora che, sia da parte del Ministero delle Finanze, che da parte del Consiglio di Stato, si cerca, senza fondamento alcuno e con grave danno per gli enti di bonifica, di ridurre ed anche di eliminare la quota supplementare del decimo e persino la percentuale delle spese impreviste, direzione, sorveglianza, amministrazione, ecc., anche se ammesse dagli organi tecnici, che sono i soli competenti a giudicare di tali assegnazioni. Ritornati al forfait, cioè al concorso da parte dello Stato e della Provincia sulla somma prevista (e si sa che quasi sempre l’opera di bonifica supera la spesa prevista) è il Consorzio il mag-