32 L’ ANTICO VENETO MAGISTRATO DEI BENI INCULTI nella applicazione di multe, nella condanna alla pena di morte, alla prigione, al bando, al servizio nelle galee «a servir al remo sopra le galee del dominio per mesi____», alla confisca di beni, al toglimento della concessione o dell’uso, al ripristino delle opere danneggiate. Rilevando che «gli usurpi e l’eccedenza nelle concessioni (d’acque) dalla semplice esposizione dei Periti sui luoghi non possa assicurarsi di ritrovare il divisato intento e profitto. Et essendo per altro di pubblica ferma volontà et premura che per tutti i modi più forti e vigorosi divengasi alla dilucidazione di pubblici pregiudizi» il Senato, con Decreto 15 maggio 1700, concedeva al Magistrato dei beni inculti « la facoltà della Inquisizione con l’autorità e Rito di questo Consiglio in virtù della quale doveva il Magistrato stesso eleggersi del Corpo loro uno con titolo di Inquisitor che abbia da invigilare alla importanza della materia et applicarsi a rilevare le trasgressioni che corressero, tutto poi di tempo in tempo rifferendo a motivo delle conferenti deliberazioni ». In seguito, ad esecuzione anche del Decreto senatoriale 15 luglio 1595, il Magistrato, rilevando i continui abusi commessi in materia di derivazione d’acque ad onta delle prescrizioni di legge e delle penalità comminate, con Terminazione 2 agosto 1715 istituiva la « Cassa di pene » stabilendo le norme per la tenuta della stessa. Capo VII. Ai riguardi della organizzazione consorziale con Decreto 27 dicembre 1556 veniva stabilito che tutti coloro che volevano unirsi per ridurre le loro « valli e terre » a coltura dovessero nel termine di giorni quindici eleggere tre interessati i quali « habbino quell’autorità come se fussero tutti essi consorti». Tale elezione poteva essere fatta « a ruodolo » dai proprietari di almeno metà dei