PER LE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA 73 di nuove opere o di importanti opere di difesa, o di conflitti fra provincie, comuni e consorzi. Essa sarà presieduta dal Presidente della Magistratura che potrà chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile. La Commissione finora è stata convocata poche volte. * * * Il Presidente de! Magistrato alle acque sarà nominato tra i funzionari dello Stato con decreto reale. L’ufficio di Presidente è incompatibile con quello di membro del Parlamento e di consigliere delle provincie, di comuni e dei consorzi idraulici di difesa, di scolo, di bonifica e forestali nel territorio ad esso sottoposto. Capo II. Accenneremo brevemente alle disposizioni della legge 5 maggio 1907 n. 257 e della legge 13 luglio 191 1 n. 774 che riguardano i Consorzi o che in qualche modo li interessano. Anzitutto compito del Magistrato alle acque è di provvedere al buon governo del sistema delle bonifiche (art. 2 legge 5 maggio 1907 n. 257). Era naturale che al Magistrato alle acque, istituito allo scopo di provvedere al buon governo delle acque, fosse affidata anche la funzione del buon governo delle bonifiche, in una regione nella quale dalla saggia Repubblica accanto al Magistrato alle acque, istituito per provvedere contro i disordini dei fiumi, dei lidi, della laguna, venne istituito il Magistrato dei beni inculti per provvedere alla redenzione dei terreni incolti sia per mancanza o deficienza di scolo, sia per mancanza d’acqua ; in una regione che ha visto sorgere il primo ufficio sui consorzi, i primi consorzi regolarmente e praticamente costituiti, le prime disposizioni in materia d’acque