78 L’ ATTUALE MAGISTRATO ALLE ACQUE della Magistratura alle acque sui consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di bonifica, compresi nel suo territorio. «.....Se il Presidente della Magistratura non ha più la facoltà che dalla Commissione governativa veniva proposta, di approvare le deliberazioni dei consorzi sui bilanci, facoltà che, per l’art. 118 della legge sui LL. PP., continuerà a rimanere al Prefetto o alla Deputazione Provinciale secondochè lo Stato o la Provincia concorrano nelle spese, se egli non potrà annullare le deliberazioni illegali dei consorzi, rimane pur sempre quella che io ritengo la più benefica e la più utile delle azioni, e cioè l’assidua vigilanza su tutti i consorzi, che fino ad ora non poteva essere esplicata che in modo imperfetto dall’autorità prefettizia, e che contribuirà efficacemente, specie se disciplinata con acconcie norme dal regolamento, ad unificare gli interessi idraulici delle varie amministrazioni consortili colle esigenze degli interessi generali, a togliere quei violenti conflitti e quelle aspre lotte che ancor oggi si combattono tra consorzio e consorzio specie nel basso Polesine, insomma a ricondurre le Associazioni dai dibattiti del diritto privato alle sfere assai più ampie del diritto pubblico. « Alle Provincie interessate parve che il nuovo indirizzo togliesse quella autonomia della quale, sia pure relativamente, avevano sinora goduto i Consorzi, e in conseguenza non appena si conobbe il contenuto del progetto presentato dal Ministro Carmine ('), esse, con petizione delle rispettive Deputazioni, premesso che la suddetta autonomia non poteva non essere mantenuta specie in riguardo ai Consorzi di scolo e difesa, creati da parecchi secoli (x) Secondo il progetto CARMINE l’articolo che disciplinava la vigilanza sui Consorzi era così concepito : «.....la vigilanza sui Consorzi di difesa, di scolo e di bonifica nel territorio compreso nel compartimento con facoltà di esaminare i bilanci, di controllarne le erogazioni, di rilevarne le spese tecniche, legali e di ammistrazione, di coordinarne la rispettiva azione in relazione alla necessità delle difese e all’interesse pubblico del buon regime delle acque, e di promuovere la fusione dei singoli Consorzi e delle relative Amministrazioni in comprensori conformi all’indole idraulica ed agricola dei territori, giusta le norme e le cautele che saranno determinate col regolamento di cui all'art. 14 della presente legge».