V *5 7 • i 'jli'jtj Civ. i. / In , ;*i Ogni Capitanio , dopo confeguita la Patente; dovrà dinanzi al Magiftrato alPArmar ( che averà cusa di tenerne cfatto regiftro ) giurar ad Sacra Dei Evangelia d5 effer fedele al fuo Principe ; di efeguir il fuo Uffizio bene -, e con rettitudine*, e diligenza* di difendere il Battimento , e le iue attinenze, a tutto fuo potere, e della fua gente; e di rendere a’ Parcenevoli, ed a’ Mercanti vero, ed efatto conto di viaggio in viaggio di tutti li difpendj , che faranno occorii, o per bifogni del Baftimento, e dell’ Equipaggio, o per fpefe di Porti, di Confolati , ed ogni altra di '■qual-fifia qualità. 8 Siccome péro quefti tali difpendj averanno ad efler comprovati da’ Conti , o da altri documenti poifibilmente autentici ; così ogni Capitanio farà obbligato di tenere, o far tenere dallo Scrivano una fedele, ed efatta Scrittura, oltre alla quale dovrà pure tenere un chiaro ed efatto Giornale Nautico, in cui avranno a marcarli le direzioni, le corie* le lcoperte , e tutti gli avvenimenti anche più minuti de’ lóro viaggj. 9 Sarà tenuto ogni Capitanio , in pena della perdita dell* impiego, di far prima della partenza ben equipaggiare ed alle-