86 l’ attuale magistrato alle acque giore interessato alla perfetta ed anche economica esecuzione dell’opera. D’altra parte siccome in tale caso non può interessare allo Stato che la parte tecnica, esiste la sorveglianza del Genio Civile. Se lo Stato esige la sicurezza che l’opera eseguita sia anche perfettamente conservata, allora il rappresentante del Governo deve esistere anche nel periodo della manutenzione delle opere di bonifica, ma in tal caso la spesa della manutenzione non dovrebbe stare interamente a carico dei consorziati. Nella sua ampiezza il provvedimento contenuto nell’art. 14 lett. / della legge 5 maggio 1907 n. 257, che abbiamo precedentemente esaminato, sarebbe più pratico. Capo V. Altra importante ma incompleta disposizione è quella riguardante la facoltà accordata al Presidente del Magistrato di promuovere dalle Autorità competenti gli stanziamenti di ufficio a norma di legge nei bilanci dei Consorzi delle somme necessarie per i lavori ordinati od intrapresi e per la conservazione degli eseguiti. Diciamo incompleta perchè doveva essere accordata al Presidente della Magistratura anche la facoltà, che era stata proposta dalla Commissione governativa, di approvare i bilanci. Questo importante Istituto, che sembra essere un tutt’uno con gli organismi consorziali ; che sugli stessi esercita importantissime funzioni; che, più che non la Prefettura, è ormai a contatto con i Consorzi; che degli esistenti ne sorveglia l’esistenza e ne coordina l’azione, e dei nuovi li inizia nella vita e li protegge con la competenza e l’autorità, questo Istituto è il più adatto alla approvazione dei preventivi e dei consuntivi, come sarebbe il più adatto alla sorveglianza ed alla tutela su tutta la vita ddll’azienda consortile.