Capo I. «Nel maggio 1905 in seguito ai gravissimi danni recati al Veneto dalle inondazioni, tutti i deputati di quella Regione presentarono al Governo una interrogazione per conoscere quali provvedimenti intendeva proporre. L’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Fortis, nel rispondere a tale interrogazione dichiarava che, data la frequenza dei disastri di alluvione nella regione veneta, il Governo stesso avrebbe compiuto gli studi opportuni per la soluzione del non facile quesito di ordinare diversamente il servizio di preservazione e di tutela dalle acque in quel territorio. Ed il capo del Governo soggiungeva : « La istituzione di un Magistrato alle Acque che attendesse con poteri speciali a tutto quanto si attiene alla materia, sarebbe forse la misura più razionale e più radicale che si possa escogitare a vantaggio delle pro-vincie minacciate quasi ogni anno dalle acque » (’). Infatti con l’art. 5 della legge 13 luglio 1905, n. 400, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dalle alluvioni suaccennate venne stabilito che « mediante legge speciale, si istituirà una Direzione per le opere idrauliche della regione veneta e provincie finitime, con sede in una città del Veneto ». E l’8 marzo 1906 il Governo presentava alla Camera dei Deputati il disegno di legge sull’istituzione del Magistrato alle acque per le Provincie Venete e di Mantova. (x) Antonio G. Pellegrini, Della legge sul Magistrato alle acque. Venezia, 1908. Officine Grafiche C. Ferrari. Mozzi 5