PER LE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA 77 secondo l’interesse generale del buon regime delle acque e la necessità della difesa ; non che il promuovere in casi eccezionali la riunione tecnica e amministrativa di più comprensori fra di loro per le esigenze idrauliche dei terreni, con le cautele e le garanzie di legge per i consorzi esistenti ; la nomina di rappresentanti del Governo nei consigli di amministrazione dei consorzi stessi alle opere dei quali contribuisce lo Stato, per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione delle opere; e l’esame dei risultati tecnici, agricoli, igienici ed economici delle opere eseguite ; g) la facoltà di convocare le rappresentanze di consorzi o loro apposite delegazioni per trattare insieme sotto la sua presidenza e risolvere per amichevoli componimenti i loro conflitti in materia di acque o di opere salvo ratifica da parte delle rispettive assemblee, quando occorra, per legge; come pure per redimere e comporre contrasti tra la legale rappresentanza del consorzio e consortisti. I risultati delle convocazioni saranno consacrati in verbale giusta le norme dettate dal regolamento e di essi sarà tenuto conto nell’esame degli eventuali ricorsi; h) le proposte motivate, in concorso coi prefetti delle rispettive provincie, per gli scioglimenti delle amministrazioni dei consorzi sopradetti, e delle nomine dei commissari straordinari. Capo 111. Avverte Antonio Pellegrini che per quanto le surriportate disposizioni « prevedano i singoli casi nei quali è dato al Presidente della Magistratura di esplicare gli atti della sua competenza in rapporto alle amministrazioni consortili e alla loro azione, solo con le particolari norme del Regolamento si potrà giudicare della esatta portata di tali disposizioni. Ma ad ogni modo non potrà passare sotto silenzio che fu la Commissione governativa a delineare, sia pure con diverse modalità, la funzione di vigilanza