30 L’ ANTICO VENETO MAGISTRATO DEI BENI INCULTI mini di giorni diese haver quelle apresentate et consignate nelle mani de sier Domenego dall’Agnolo et sier Bartolamio Mantoan loro soprastante. Altramente passati essi giorni diese essendo accusati over trovatogli in casa alcuna delle cose sopradette che gli mancano, et avuta la verità che siano de quelle, saranno mandati per esso magnifico Potestà in galìa sforzada dell’Illustrissimo Dominio per mesi XVIII senza remission alcuna con dechia-ration che se un compagno accusarà l’altro sia tenuto secreto et assolto dalla galìa, et così s’intenda incorrer quelli che nell’avenir ne tolessero ». Con Proclama 24 marzo 1558 veniva proibito di eseguire coronelle negli scoli od in qualsiasi altro modo impedire il libero corso delle acque. Veniva invece accordata facoltà di costruire dei ponti in legno attraverso gli scoli, ma « che siano tanto alti dall’acqua che non impediscano il corso di quella». Essendosi manifestati molti inconvenienti nel l’escavo del fiume Gorzon « così di rubamenti come di insol entie et inobedientie » con Terminazione 10 dicembre 1558 veniva stabilito di castigare gli autori (( con farli poner sopra t’albara in berlina posta appresso il taglio che si ha da far del Gorzon, per esempio degli altri et vittuperio loro ». Con decreto 28 febbraio 1 567 (m. v.) il Consiglio dei Dieci stabiliva provvedimenti contro l’usurpazione di beni della Signoria e contro la vendita di beni feudali senza licenza : i beni riacquistati dovevano essere venduti all’incanto ed un quarto del ricavato doveva essere consegnato al denunziatore, il quale doveva rimanere secreto, e non doveva essere un pubblico funzionario. Esso però doveva meritare la ricompensa e tale merito doveva essere riconosciuto dal Consiglio con almeno due terzi di voti favorevoli. Se i beni non venivano venduti veniva ceduta al denunziatore una quarta parte dei beni stessi. Con Decreto 29 dicembre 1570 il Consiglio dei Dieci, pre-