L’ ANTICO VENETO MAGISTRATO DEI BENI INCULTI 59 Città come di populi da Terraferma ch’ognuno intende, quando si riducessero alla debita Cultura molti terreni che con industria si potriano riddure, non si dee mancar di far a questo fine quella provisione che sia conveniente però : L’andarà parte che per scrutinio di questo Consiglio siano eletti doi del corpo di esso Consiglio con titolo di Proveditori sopra i luoghi Inculti del Dominio nostro et sopra l’adacquatione de terreni che vi ha vesserò bisogno, li quali possano esser electi d’ogni luogo et officio etiam continuo et con pena possendo etiam esser redutti li medesimi che compieno et debbano star uno anno nell’offitio, nè possano reffudar sotto le pene contenute nella parte dell’elettione di Ambasciatori a teste corronate. Et in caso che alcuno di loro mentre che l’haverà tal carico fusse eletto ad alcun altro luogo, si debba subito far elettion d’un altro in luogo suo. * * * 5 NOVEMBRE 1546. - Decreto del Senato relativo alla provvista del danaro occorrente ai Provveditori pel disimpegno del loro ufficio. 1 546, 5 novembre in Rogatis. La creation fatta delli dui Provveditori nostri sopra li beni inculti et l’adacquatione de Terreni dal Consiglio et opera de quali è da sperar di trager utile et frutuoso servitio a benefitio pu-blico, sarebbe in vero poco giovevole quando per mancamento del danaro nonhavessero modo di devenire ad essecutione di quelle cose consigliate et proposte da loro saranno per questo Consiglio giudicate bene et utile al stato nostro, però : L’anderà parte che essi Proveditori nel fatto di ritrovar il danaro che sarà necessario alle spese che occorrerano farsi de tempo in tempo per ritrazer li loci inculti, et adacquar li Terreni ut supra, tutto quello danaro che per opera loro sarà trovato, sia