*3 15- nello Stato , o impiegate nella Navigazione Veneta» faranno anch’ effe abilitate a cuoprire in qualità di Capitani li Veneti Legni, quando però facciano conftare legalmente al fuddetto Magiftrato de5 Cinque Savj le fttefpreife indifpenfabili condizioni. 3 Se quefli tali naturalizzati avendo ottenuta la Patente diCapitanio, interrompendo il fervizio, paftaiTero poi a navigare con Bandiera Eftera , s1 intenderanno incapaci di confeguire altra Patente ; la quale fe poi nuovamente ri-cercaifero, non potrà loro concederli, fe non previe le informazioni del Magiftrato de’ Cinque Savj alla Mercanzia» e con Parte fola prefa con li quattro quinti nell’Eccellen-tiifimo Collegio, e nell’ EcceIIentiifimo Senato, 4 ■; 'Ji jil uiMno . i'! !f: ?: Qualunque Suddito, sì di Venezia, che dello Stato , il quale vorrà eflèr ammeifo al Capitaniato ,• oltre li fuindi-cati documenti, dovrà far confiate al Magiftrato de’ Cinque Savj d’aver l’età almeno d’Anni 24. , e di aver preflato continuo fervizio per Anni otto fui Mare fopra Pubblici, o privati Baftimenti . Gli Efteri poi naturalizzati , oltre le condizioni efpreffe nelPArticolo fecondo, dovranno provare d’ aver fervito fuL Mare continuamente per Anni dieci ..