22 L’ ANTICO VENETO MAGISTRATO DEI BENI INCULTI in esso ufficio, et che l’elezione sua fosse fatta in altro modo » il Senato deliberava (9 ottobre 1563) che la rinnovazione dei Provveditori avvenisse gradualmente di otto in otto mesi, in modo che ciascun membro avesse da restare in carica due anni, ed il nuovo eletto «possi trovare li altri due istruiti delle cose dell ’officio ». Nel caso poi che un Provveditore fosse stato sostituito prima della sua scadenza, il nuovo eletto doveva restare in carica fino alla scadenza del predecessore. Per meglio regolare il funzionamento dell’ufficio, sia nella sua gestione generale, sia nell’esaurimento di qualche importante pratica, vennero anche nominati (30 luglio 1 589 e 30 marzo 1 590) dei Provveditori straordinari con l’incarico di cooperare con gli ordinari o di sostituirli in caso di assenza. Qualora fosse sembrato loro opportuno, i Provveditori potevano andare sopra luogo, con ingegneri o periti « per vedere quelli luochi che si possono adacquare, essicare, irrigar et ridurre a coltura, possendo principiare dove che parerà loro ». E allorché avevano «veduto et ben considerato» dovevano, dopo quindici giorni dal loro ritorno in Venezia, presentarsi al Senato con i disegni, le deposizioni degli ingegneri ed altre istruzioni necessarie, per proporre, uniti o separati, le opinioni loro acciocché il Senato stesso potesse prendere « in tal materia quella deliberatione che sarà giudicata opportuna et necessaria» (10 ottobre 1556). Capo III. A rendere possibile la costituzione dei Consorzi e quindi la esecuzione dei lavori, lo scolo delle acque o la loro distribuzione, vennero stabilite chiare e precise norme sulla escavazione di scoli, sulla costruzione di ponti, canali (botti o sifoni), sulla derivazione di acqua per l’irrigazione, e sulla organizzazione dei Consorzi. Venne cioè stabilito, col Decreto 5 dicembre 1556, che chiunque « particolare, o consorti o comunanze » avesse voluto co-