82 l’ attuale magistrato alle acque Da parte nostra abbiamo sempre ritenuto il diritto ed il dovere dello Stato di intervenire (in forma, però, non eccessiva) nella amministrazione degli enti consorziali, specialmente in quelli ai quali concede somme di denaro. Scrive Antonio Pellegrini (*) : «Per quanto poi riguarda l’interesse diretto dello Stato nei Consorzi, alle opere dei quali contribuisce, spetta al Magistrato provvedere alla nomina dei rappresentanti del Governo nel Consiglio d’Amministrazione. Poiché tali nomine variano a seconda della qualità e della importanza del Consorzio, occorrerà, ritengo, che questa rappresentanza governativa sia disciplinata non solo dagli statuti speciali di ogni Consorzio e quindi preventivamente approvata collo statuto stesso dall’Autorità Amministrativa, ma anche dal regolamento, per ben determinare l’azione dei rappresentanti governativi, specie pei Consorzi di bonifica, in rapporto a quella della Commissione di vigilanza istituita dall’art. 13 del testo unico di legge sulle bonifiche approvato con R. D. 22 marzo 1900 n. 195. «E infatti, per quanto il mandato dei rappresentanti governativi nel Consiglio di Amministrazione sia di carattere differente da quello affidato alla Commissione di vigilanza, pure, il fatto che tanto questa come quelli debbano occuparsi della costruzione completa di tutte le opere, e che la Commissione stessa è presieduta dal più alto rappresentante del Governo nella Provincia, dimostra la necessità di regolare i rapporti tra questo rappresentante e quelli che risiedono nel Consiglio di Amministrazione, in modo che l’azione di vigilanza proceda con criteri uniformi. « E affinchè la posizione dei rappresentanti del Governo nel Consiglio di Amministrazione, goda in rapporto alla Commissione suaccennata, della più ampia autonomia e non venga menomata dall’ azione di questa, occorrerà che il regolamento provveda a (*) Op. cit.