l’ antico veneto magistrato dei beni inculti 31 messo che li « Beni comunali li quali sono propri beni della Signoria Nostra et da quella per carità ed affezione verso dei suoi Populi lasciati goder a beneficio et uso comune non dovessero a modo alcuno esser usurpati da particolari nè che alcuno se li potesse appropriar, nè far quelli lavorar per conto suo, ma che tutti dovessero restar a benefizio et uso delli comuni » avendo inteso che « de tali Beni ne sta usurpati, alienati et convertiti in uso proprio in diversi territori del Stato nostro una quantità molto grande et che tuttavia ogni dì crescono et vanno più innanti queste usurpationi et alienationi, al che se non fusse provveduto apertamente potria presto occorrer che tutti essi Beni per diverse vie et modi fussero fatti propri de molti particolari », salvi e riservati i precedenti decreti relativi ai Beni comunali, stabiliva provvedimenti pel ricupero dei beni usurpati, dichiarando di alcun valore a tale effetto le disposizioni riguardanti la prescrizione trentennale. Con Decreto 22 ottobre 1636 il Consiglio dei Dieci, confermando precedenti disposizioni stabiliva « che alcuno di qualunque condizione si voglia non ardisca per se, ne per mezzo altrui sotto verun pretesto tagliare, o in altro modo dannificar gli arzeri e contr’arzeri sudetti imponendo quelle pene a contraffa-tori, oltre alla rifTazione de danni, di ducati cinquecento, di Bando, di Prigion, di Galera, particolarmente proporzionate alla condizione dei principali Cooperatori che parerà alla giustizia ». Provvedimenti molteplici vennero presi contro la pesca abusiva e contro la abusiva derivazione di acqua pel movimento di opifici, per l’alimentazione di risaie, per la irrigazione e per gli usi domestici, abusi derivanti dalla mancanza d’investitura, dalla derivazione di maggiore quantità d’acqua di quella concessa, dall’uso dell’acqua concessa a beneficio d’una maggiore quantità di beni di quella stabilita, dalla destinazione dell’acqua ad uso diverso da quello pel quale venne accordata, ecc. Le penalità contro gli atti criminosi od abusivi consistevano