PER LE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA 95 dell’Ufficio idrografico ai corsi d’acqua ed ai bacini imbriferi dei territori annessi, sotto l’alta vigilanza del Comitato permanente di presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Col Decreto Reale 31 dicembre 1923 n. 3228 l’art. 13 sur-riportato venne nuovamente così modificato : « Il Magistrato alle acque, a mezzo di uno speciale ufficio idrografico, diretto da un tecnico di particolare competenza, nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per i Lavori pubblici e sotto l’alta sorveglianza del Comitato permanente di presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, provvede alla raccolta e al coordinamento delle osservazioni idrografiche concernenti i fiumi e loro bacini montani attribuiti al compartimento e l’estuario veneto. I compiti di detto Ufficio sono specificatamente i seguenti : I. Provvedere alla raccdlta e al coordinamento delle osservazioni idrografiche e meteorologiche concernenti i corsi d’acqua, i loro bacini montani, le pianure e l’estuario veneto ; II. Provvedere allo studio sistematico permanente di tutti i corsi d’acqua e loro bacini, delle lagune venete e dell’alto Adriatico, principalmente per fornire i dati di base alla compilazione dei progetti per le opere marittime ed idrauliche da eseguirsi nel compartimento del Magistrato ; III. Provvedere alla compilazione del catasto delle acque pubbliche ed alla statistica delle utilizzazioni idrauliche ; IV. In relazione a tali compiti organizzare e provvedere al funzionamento dei seguenti servizi fondamentali : meteorologico, pluviometrico, nivometrico, idrometrico, mareografico, topografico e batometrico, di misura delle portate, di annuncio e di previsione delle piene, di determinazione delle torbide dei fiumi e della salsedine della laguna ; V. Pubblicare regolarmente e comunicare agli interessati i dati idrografici della regione ; VI. Attendere a studi, rilievi, esperienze e pubblicazioni che