*39 levata anche da un folo de’ N. N. H. H. Proveditori del Magiilrato all’Armar, da non poteri! rimettere, o minorare che da tutto il Magiilrato, e da eiTere applicata all’ Ofpitale de’ Marinari Invalidi di queila Città. 8 Al ritorno de’ Basimenti in quelli Porti, dovendo ogni Capitanio reilituire al Magiilrato il proprio Ruolo, come all’ Articolò 5.0 dovrà egualmente render conto de’ Marinari mancati; e fe foiTero difertati, Tender ragione legalmente , e minutamente della loro diierzione, che dovrà altresì eiTer annotata nel Ruolo dal-Confole, o altra Figura Pubblica del luogo, dove lo fcampo fofle feguito ; Cicche provata la fuga anche conile depoiizioni de’ rimarti Marinari, il Magiilrato medeiimo dovrà procedere contro de’Diiertori nelle forme ilabilite nell’Articolo 8.° del Titolo Marinari. Li Miniilri del Magiilrato alla Sanità deputati ài rilai feio delle Fedi, prima di confegnare ad alcun Battimento Patentato la Fede di Sanità , ^dovranno farii produrre li due Mandati di licenza d’ufeire da queili Porti, l’uno del Magiilrato all’Armar, e l’altro de’ Cinque ¡¿Savi ; e così pure quello dell’ Offizio della Bolla, e la Fede a Ìlampa rilafciata dal Magiilrato al Cattaver, e fottoferitta dall’ Efattore della Profeifione de’ Piloti d’Iflria, dinotante il pagamento del Pilotaggio, ed Ammiragliato, oifia Fondo d’Acqua