L’ ANTICO VENETO MAGISTRATO DEI BENI INCULTI 49 tempo scusarsi a chi di loro sii il cargo di osservar l’ordine presente, sapiano che al Secretario spetta l’officio della Nodaria di scriver le sententie, terminationi, concessioni, venditioni, lettere, mandati et ogni altra sorte de atti che per li Magnifici Proveditori saranno fatti alla giornata, et l’inventario delle già fatte che non sono registrate come di sopra. (( Al coadiutor veramente di agiutar si come sarà richiesto. « Al Rasonato di tenir li conti, et raggion indistintamente sopra li libri dell’officio, non possendo scriver nelli zornali delli Signori, ma ben debba tenir un’altro zornal che sii scontro delli Cassieri dell’officio. (( Verum se alcuno delli detti Ministri se sentono gravati circa le distribution delli carghi, tantum comparino in termine de giorni tre al iter etc.». Continue cure diedero tanto il Senato quanto i Provveditori all’ufficio dei beni inculti acciocché esso avesse da funzionare con semplicità sì ed anche con modesto aggravio di spesa, ma con regolarità e speditezza, a vantaggio sia dello Stato che degli interessati. Capo IX. L’Orlandini nel suo citato studio su « Il Veneto Magistrato alle acque » ai riguardi dei Consorzi scrive quanto segue : (( I Consorzi furono costituiti, alcuni per pubblico comando, come quello delle Sette Prese della Brenta istituito nel 1604, altri per concorso volontario degli interessati, specialmente allo scopo di ridurre a soddisfacente produzione i terreni bassi ed incolti. « A questi Consorzi vennero prescritte determinate discipline, e furono affidati alla sorveglianza di speciali Magistrature, come ad esempio i due di S. Giustina, e del Castagnaro, della sopra-intendenza dei quali furono incaricati i Provveditori all’Adige; altri ancora vennero assoggettati ai Provveditori ai Beni inculti, Mozzi 4