88 l’ attuale magistrato alle acque me determinate e precise, che il regolamento dovrà sanzionare partitamente, anche per evitare criteri di ingerenza discretivi e quindi mutabili » (*). È da rilevare, infine, che il Magistrato alle acque non fu mai costretto ad agire coattivamente al riguardo, perchè ogni qualvolta invitò i Consorzi a provvedere, questi ubbidirono. Ciò torna a lode dei Consorzi veneti di bonifica. Invece il Magistrato ha dovuto fare ricorso qualche volta, specialmente in questi ultimi tempi, alla nomina di Commissari straordinari in Consorzi non funzionanti, specialmente di scolo. Capo VI. Pure importanti facoltà accordate al Presidente del Magistrato sono quelle del coordinamento dell’azione dei Consorzi secondo l’interesse generale del buon regime delle acque e la necessità della difesa, nonché il promuovere in casi eccezionali la riunione tecnica ed amministrativa di più comprensori fra di loro per le esigenze idrauliche dei terreni, con le cautele e le garanzie di legge per i Consorzi esistenti. Un Consorzio può eseguire nel proprio comprensorio opere che rechino danno ad un Consorzio contiguo, specialmente se le acque di quello attraversano il comprensorio di questo e si scaricano nei condotti dello stesso ; oppure un Consorzio per la sistemazione idraulica di parte o di tutto il proprio comprensorio può avere bisogno di eseguire opere interessanti un Consorzio contiguo od il regime delle sue acque ; oppure due o più Consorzi possono aver bisogno della esecuzione di opere di comune interesse. Pertanto è facile — dato il numero considerevole di Consorzi esistenti nella Regione Veneta e la loro contiguità — il sorgere di bisogni idraulici e la necessità di opere, e quindi, purtroppo, di questioni incresciose e dannose. (*) Antonio Pellegrini, op. cit.