42 L’ ANTICO VENETO MAGISTRATO DE! BENI 1NCULTI ad altri; di stimare il terreno da occupare con l’alveo e le rive dello scolo, ed ogni cosa riferir in iscritto, con giuramento, ai Provveditori (*). La funzione dei Periti fu in seguito oggetto di parecchie cure da parte del Magistrato, allo scopo di disciplinare la materia delle acque, specialmente nei riguardi della derivazione, e togliere numerosi, insistenti e gravi abusi. Perciò, nel I 568, il Magistrato, confermando essere necessaria alla pubblica dignità la scrupolosa osservanza delle deliberazioni fatte a « commodo et utile pubblico » ; lamentando i continui disordini derivanti dagli abusi commessi nelle derivazioni d’acque, essendovi alcuni che « fingendo voler comperar acque dal nostro Officio appresentano le suppliche di esse acque, et facendosi poi con tal semplice appresentazione anziani alli altri che vogliono delle stesse acque, se impatroniscono di quelle con grandissima giattura, et interesse del pubblico, senza più mai curarsi di ritornar al suddetto Offitio per la detta espedittione » ; considerando che i lamentati disordini dipendono anche dalla mancanza nell’ufficio del Magistrato di qualche Perito ordinario « alla fede del quale possa liberamente esser commessa la essecuzion delle dette suppliche», dovendo, per effetto di tale mancanza, essere dato incarico il più delle volte « a Periti ignari della qualità et stima delle acque, i quali si dimostrano per tal! ’ imperizia, o siano per queìl’altra si voglia causa o difetto molto negligenti, et poco accorti nel veder et refferir il vero stato et la vera valuta di esse acque », deliberò di nominare tre Periti « da bene, pratici et sufficienti», con la qualifica di ordinari e con l’obbligo di risiedere a Venezia. Oltre ai Periti ordinari vi erano i Periti straordinari. L’incarico veniva affidato ad un Perito ordinario e ad un Pento straordinario, 1 quali dovevano « con quella intelligenza e f1) Decreti del Senato 10 ottobre 1556, 5 dicembre 1556, 6 febbraio 1556 (m. v.).