PER LE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA 79 « dalle forze libere dei Cittadini Veneti », chiesero che ogni forma di ingerenza venisse limitata ad una semplice sorveglianza, giusta norme e cautele da determinarsi col Regolamento ('). «Ad ogni modo, sia che l’opposizione delle provincie, e per esse dei Consorzi, mirasse al merito delle disposizioni proposte, sia che essa tendesse solo alla forma di competenza (2), accentrata nel Magistrato alle acque, partiva a mio credere dall’erroneo presupposto che l’ingerenza governativa trovasse il suo fondamento sdlo nella salvaguardia degli interessi dello Stato, mentre invece questo deve attendere anche a quelli che riguardano le singole Amministrazioni ( ’), il cui retto funzionamento è, per lo Stato (‘) Affermare l’autonomia degli antichi Consorzi Veneti significa non conoscerne la storia. Basterà leggere quanto pubblicheremo delle antiche disposizioni legislative per persuadersi del contrario. Si legga la Terminazione 15 aprile 1760 «circa il modo di regolare l’Amministrazione delli Retratti e le loro presidenze » ; l’art. 74 della legge italica 6 maggio 1806 disponente che «le Società degli Interessati sono sotto la ispezione delle Prefetture ed esercitano le loro incombenze secondo le norme e le discipline che verranno superiormente prescritte»; la Circolare dell’I. R. Governo Veneto del 28 settembre 1837 n. 35675-4512 dichiarante che «le Società consorziali per scoli e bonificazioni devono essere tutelate dall’Autorità politica». Estesa, anzi eccessiva, era la tutela esercitata dall’antica Repubblica; non meno larga era quella esercitata colle leggi italiche e con le disposizioni austriache ; fu solo con la vigente legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici che si facoltizzò i Consorzi (art. 118) a svincolarsi completamente dalla tutela, qualora però lo Stato o la Provincia non concorrano nelle spese. Ed allora incominciò la disorganizzazione e la confusione : Ministero, Prefettura, Genio Civile, Consorzi in disaccordo fra loro sulla applicazione delle leggi ; diversa applicazione di queste a seconda delle Provincie e della resistenza dei Consorzi ; Statuti con strane disposizioni; abbandono dell ’Amministrazione ; lotta sulla denominazione, sulla natura, sulla facoltà dei Consorzi, ecc. Fu col Decr. Luog. 8 agosto 1918 n. 1255 che venne portato dell’ordine nel campo dei Consorzi, sia ai riguardi della tutela, che della loro denominazione, che della loro natura, ordine che aumentò col T. U. 30 dicembre 1923 n. 3256. (2) « Questo fanno piuttosto ritenere le seguenti parole contenute nella petizione : « non pare d’altronde giusto che un progetto di legge che ha per base il concetto fondamentale del decentramento, venendo meno a se stesso, accentri tutti i Consorzi nel Magistrato, costringendoli tutti ad una massima diminutio capitisi. (3) «Un più alto e, se così vuol dirsi, un più nobile carattere distingue dalle società civili e commerciali i Consorzi, in quella espansione d’mferesse generale che è nell’indole loro e nell’azione benefica, che esercitano sulle condizioni materiali di