PER LE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA 83 stabilire che la relazione annuale sullo svolgimento dei lavori da inviarsi al Ministero (art. 212 dell Regolamento 21 ottobre 1900) venga completata con un rapporto dei rappresentanti governativi nell’Amministrazione Consorziale, od almeno, che questi ne possano aver conoscenza per le opportune aggiunte od osservazioni ». Nel 1909 il Magistrato provvide alla nomina dei rappresentanti del Governo nei consigli d’amministrazione dei Consorzi di bonifica alle opere dei quali contribuiva lo Stato. Detti rappresentanti dovevano radunarsi sulla fine di giugno dell’anno predetto presso l’ufficio del Magistrato, allo scopo di risolvere collegialmente, prima di iniziare la loro azione, alcune questioni pregiudiziali dipendenti dalla varia interpretazione della legge. La discussione sulle convenzioni marittime ed altre cause ritardarono allora tale riunione, che poi non ebbe più luogo, e di detti rappresentanti non se ne parlò più. Intanto alcuni Consorzi fecero opposizione al predetto provvedimento, non intendendo di avere nel loro seno una persona estranea avente l’incarico di sindacare il loro operato. A dire il vero questa ingerenza governativa nella gestione dei Consorzi, mentre sono mantenute in vigore tutte le altre azioni di vigilanza e di tutela, è troppa cosa. Decentrando bisogna semplificare, altrimenti con l’aumento degli ingranaggi burocratici si porta un danno maggiore. La dicitura del provvedimento, poi, non è chiara, perchè non si riesce a conoscere la vera funzione dei rappresentanti governativi. Stando alla lettera della legge sembra che la loro azione debba esplicarsi soltanto ai riguardi della costruzione e della manutenzione delle opere di bonifica. Quindi funzione incompleta in rapporto all’intera vita consorziale, perchè questa si svolge anche oltre la costruzione e la manutenzione delle opere, tanto è vero