L’ ANTICO VENETO MAGISTRATO ALLE ACQUE 5 i propri membri, ma aggiunse ancora che allo spirare del loro incarico biennale questi « possino essere rieletti ». Sapiente disposizione questa che, derogando al principio adottato per tutte le venete Amministrazioni, permetteva che i membri del Collegio alle Acque, finito il periodo del loro incarico, potessero essere riconfermati senza subire alcuna contumacia. Venne così riconosciuta l’alta importanza della materia, a vantaggio della quale dalla continuata pratica e non interrotta esperienza si attendeva la maggiore sapienza. « A provvedere poi alla vita economica di sì ampia Amministrazione lo stesso Consiglio, nel 1530, 18 gennaio, vi aggiunse un Corpo di tre col titolo di Savii Esecutori. «E nel 1642, 12 luglio, il Senato, per meglio controllare la parte economica del Magistrato, istituì l’ufficio degli Inquisitori, che nel 1709, 13 aprile, venne soppresso, affidandone le funzioni ad uno dei tre Savi alle Acque. A questi nel 1731, 1 5 novembre, venne aggiunto un altro nobile, col titolo di Savio Aggiunto, con incarico di attendere all’esazione della tassa del 5 per cento sull’eredità e nel 1745, 22 luglio, venne ripristinato il già soppresso Inquisitorato affidandone gli antichi incarichi al Savio Aggiunto, che ebbe allora il titolo di Aggiunto Inquisitor » (l). «Per la materia delle Acque di mare, che s’introducono fra gli Argini dei Lidi, e della T. F., formando la Laguna circondante questa Augusta Città, Capitale prodigiosa dello Stato; come per l’altra delle Acque de’ Fiumi, che le soprastanno, ambe materie importantissime, perchè riguardano la perpetuità del sito, base della pubblica libertà, e sicurezza, sono costituiti un Collegio solenne ed un Magistrato gravissimo. all Collegio solenne alle Acque è formato dell’intiero Eccellentissimo Collegio di Sua Serenità, Savii ed Esecutori alle (') Orlandini Giovanni, op. cit.