doge: marino grimani. 101 sempre di eleggere dapprima i vescovi di Castello e posteriormente i patriarchi; il papa non può mutarla che per causa legittima e senza pregiudizio di chi la gode ; non si può consentire che vi sia tal causa, e cita all’ uopo un canone di Gregorio III; devesi quindi instare per la confermazione ; con questa il pontefice conserva i propri diritti e non lede quelli dei terzi (*). (*) Argomenti analoghi ai riferiti in questa scrittura si trovano nella lettera scritta al-T ambasciatore a Roma il 13 luglio dal Senato (Deliberazioni Ro;:ia, filza 22). 63. — 1600, Dicembre 9. — c. 123. — Nicolò da Gorgo, cavaliere del podestà e capitano di Treviso, riferisce di avere, in esecuzione di ducale 26 ottobre, posto, addì 7 corr., Leonardo Mocenigo in possesso del vescovato di Ce-neda e delle sue rendite, presenti Jacopo Allegri prete e Bartolomeo Bellini. Lo scritto è in volgare (v. n. 64). 64. — 1600, Dicembre 21. — c. 122 t,.° — Ducale al podestà e capitano di Treviso (in volgare). Biferisca se il vescovo di Ceneda gli abbia trasmesso 1’ ordine del Senato del 26 ottobre, e se egli abbia posto, in conformità, quel prelato, in possesso della sua sede. —- Deliberazione del Collegio (v. n. 65). 65. — 1600, Dicembre 22. — c. 122 t.° — Giulio Contarmi podestà e capitano a Treviso al doge (in volgare). Il 7 corr., ricevuta la ducale 26 ottobre, mandò a dare il possesso al nuovo vescovo di Ceneda come dimostra il n. 63 (v. n. 64). Data a Treviso. 66. — 1601, Ottobre 20. — c. 140. — Breve di papa Clemente VIII al vescovo di Molfetta suo nunzio a Venezia. Esposti i pericoli dai quali è minacciata la cristianità per parte dei Turchi, e detto come anche Venezia siasi lasciata attirare ad un trattato con quegli infidi dopo 1’ ultima guerra, aggiunge aver égli sempre disuasa la republica dal tenersi sicura contro essi, e che infatti ella si adoperò ad afforzare contro gli infedeli i suoi domini a sicurezza propria e d’Italia. Per aiutarla in ciò, e rieccitarla a nuova guerra, a richiesta della Signoria e ad imitazione dei suoi predecessori, le concede la esazione di otto decime sui redditi di tutti i benefici e le rendite ecclesiastici degli stati veneti, ed altrettante su tutte le pensioni assegnate sui benefici stessi. Eccettua i benefici dei cardinali, dell’ Ordine gerosolimitano, quelli applicati alla santa inquisizione e metà di quelli degli ordini mendicanti. Concede inoltre la prelevazione di altre quattro decime e mezza sulle rendite dei cassinesi di S. Giustina di Padova, dei lateranensi, certosini, olivetani, canonici di S. Salvatore, camaldolesi, vallombrosani, di S. Giorgio in Alga, celestini, cisterciensi della provincia di Lombardia, crociferi e gerolimini, e ciò malgrado queste congregazioni siano state fatte esenti da ogni decima da Pio V e da esso scrivente (v. n. 5 del libro XXIV). La esazione sarà fatta in 4 anni, e la delega al nunzio, al patriarca di Venezia e al vescovo di Vicenza, eoa istruzione di versarne tosto il prodotto al