58 COMMEMORIALI, LIBRO XXV. 56. •— 1590, Febbraio 20 (m. v.). — c. 76. — Proposte (in volgare) di Guido Ascanio de’ marchesi del Monte, governatore della « fortezza nuova » di Corfù, per maggiore sicurezza ed efficacia difensiva della medesima ; consistenti nell’ aumentare e regolare in miglior modo il presidio. 57. — 1590, Febbraio 23 (m. v.). — c. 143. — Brano di lettera (in volgare) di Alberto Badoaro, ambasciatore a Roma, alla Signoria. Monsignor di Bertinoro (Gian Andrea Caligari), per ordine del cardinale Sfondrati (Paolo), gli partecipò essersi scritto dalla curia romana alla Signoria onde non sia posto ostacolo al trasporto per 1’ Adriatico di grani e legumi che dalla Puglia si portano ad Ancona pei bisogni degli Stati Pontifici ; e lo pregò di scrivere a Venezia in conformità (v. n. 59). 58. —• (1591), Marzo 1. — c. 86 t.° — Versione in volgare di cozelo (rapporto) in cui si dichiara che, comparso in giudizio divane Sefer capo di archibugieri del distretto di Iscardin (Scardona) detto Potrepula, presentò un cristiano nominato Mattiazzo, il quale esaminato dichiarò di aver partecipato a scorrerie fatte col permesso del conte di Traù nel paese turchesco da usocchi venuti da Segna, e confermò quanto è narrato nel n. 61. Dice che fu liberato dalle mani degli usocchi da esso Sefer, che i sudditi turchi e gli animali catturati sono in Traù. Testimoni tre turchi e un armeno indicati coi soli nomi propri e paterni. Fatto nell’ anno 999. — Tradotto come il n. 61 a cui era allegato. 59. — 1591, Marzo 3. — c. 143. — Risposta (in volgare) deliberata in Senato al n. 57. Il nunzio fece richiesta conforme, e fu dato ordine ai comandanti dei legni veneti di favorire il trasporto mentovato. — Si delibera che sia scritto in tal senso ai detti comandanti. 60- — 1591, Marzo 4. — c. 76 t.° — Breve di papa Gregorio XIV a Marcello (Acquaviva) arcivescovo di Otranto nunzio apostolico a Venezia. Per aiutare la republica a difendersi dagli assalti dei Turchi minaccianti i di lei possedimenti marittimi, e specialmente Candia e Corfù, e a combattere i pirati infestanti i mari e segnatamente l’Adriatico, il pontefice, di moto proprio, impone à favore di quella l’esazione di otto decime sui redditi di tutte le chiese, monasteri e benefici ecclesiastici esistenti nei domini della medesima, eccettuando solo i cardinali, 1’ Ordine gerosolimitano, i benefici applicati alla santa inquisizione, ed esentando per metà i frati mendicanti. Impone inoltre 1’ esazione di 4 decime sui redditi delle congregazioni di S. Giustina di Padova, lateranense, certosina, di Monte Oliveto, di S. Salvatore, camaldolese, di S. Maria di Vallombrosa, di S. Giorgio in Alga, dei celestini, dei cisterciensi della provincia di Lombardia, dei crociferi e di S. Girolamo ; revocando per questo caso qualunque antecedente esenzione iu contrario, specialmente le convenzioni del 1571 (v. n. 5 del libro XXIV). Le dette decime saranno riscosse in quattro anni, due per ciascuno;