doge: andonio priuli. 153 meno di 3,000 nè più di 6,000 uomini nei paesi dei Grigioni, previa domanda ad una dieta da convocarsi a sue spese, e si stabiliscono le norme per tali levate e pel trattamento dei soldati in servizio. Le Leghe richiameranno i loro nazionali che fossero al servizio di potentati i quali movessero guerra al re, nè daranno o permetteranno sia dato favore di sorta ai nemici di lui ; faranno poi promettere ai propri soldati andanti a servire altri principi di non combatter mai contro quel sovrano. Duranti i presenti moti di guerra e quando si debbano tenere sicuri i passi, il re pagherà quanto sarà convenuto per la difesa di quelli del territorio grigione. Nelle circostanze presenti si manterranno 3,000 uomini a 600 ducatoni al mese ogni 100, più lo stipendio allo stato maggiore come in Spagna ; e 100 cavalli a 4,200 due. il mese, compresi gli ufficiali. Seguono le norme per tali pagamenti da farsi in Coira, e circa il comando riservato a capi grigioni. Il re somministrerà sussidi per costruzione di fortificazioni e manutenzione loro, con obligo ai Grigioni di avvertire di tali erezioni quel sovrano e gli arciduchi del Tirolo. Se le leghe avessero guerra, il re o il governatore di Milano li soccorreranno con 2,000 moschettieri e 200 cavalli, oppure, a scelta di quelle, con 10,000 scudi di Milano al mese fino a guerra finita, e presterà loro sei pezzi d’artiglieria grossa con munizioni e corredi necessari, il tutto da consegnarsi in Chiavenna. Niuna delle parti darà passo, aiuto o favore a nemici dell’ altra o a chi volesse farle danno, ma impedirà al possibile i danneggiamenti, e si avvertiranno vicendevolmente delle eventuali mi-naccie. Il re farà pagare ogn’anno, a Pasqua in Coira, 1,500 scudi da 1. 6 imperiali a ciascuna lega, manterrà a studio in Milano o a Pavia due giovani pure di ciascuna lega con sovvenzione di 70 scudi ciascuno. Si fissano le norme pei giudizi nelle questioni fra sudditi regi e grigioni, e in quelle che insorgessero fra le due parti (queste da giudicarsi in Chiavenna da arbitri). I regi ufficiali accetteranno i grigioni condannati alla galera che fossero mandati ai confini, e li manderanno a scontar tal pena. Per la presente alleanza il re riserva la S. Sede, l’impero, la casa d’Austria i Cantoni svizzeri cattolici ed altre alleanze ; i Grigioni riservano l’impero, la casa d’Austria, le alleanze cogli Svizzeri e colla Francia (quest’ ultima non rinnovabile se Francia fosse, alla scadenza, in guerra con Spagna); tali riserve non varranno se i potentati riservati attaccassero una delle parti, eccettuata per conto del re la casa d’Austria pei diritti eh’ essa tiene nel territorio grigione. Le questioni che le tre Leghe hanno colla Valtellina e coi contadi di Bormio e Chiavenna saranno giudicate alla corte del re ove, a spese di questo, esse manderanno propri rappresentanti. Per effettuare l’espulsione dell’ armi straniere dal proprio territorio, le tre Leghe si obligano : a pagare 20,000 ducatoni, per la levata di 3,000 uomini del paese, da contarsi in Bellinzona al colonnello Giovanni Fiorini o al capitano Giovanni Cunai; questi soldati, scorso un mese, saranno mantenuti dal re; a mandare munizioni da guerra a Bellinzona e a Guettenberg. Il re manderà truppe ai confini del Milanese onde, a richiesta delle Leghe, possano anche procedere avanti ; si procurerà che i cantoni svizzeri cattolici non lascino passare francesi verso il territorio di quelle. COMMEMOR1ALI, TOMO VII. 20