dose: marino griMani. 95 mutamento del corso del' Po fra Luzzara e Dossolo ; i confini del Ferrarese ; il Po detto Maleto, YAger Asianus (di Ariano?), la Fossa li a rana che passa per la villa di Bondeno, Ulmo Pulcher, in Valle Arcula, via del Fine, e il mare mediante la fossa di Goro ; l’estensione della giurisdizione veneta dal Po a Grado; il Po delle Fornaci, Ariano, Primaro, Volano, il Po dell’Abate, il Padovano, la casa Malipiero, Adria, il mare Adriatico, 1’ Esarcato, l’Appennino, Loreo, il senato di Milano, il Padovano, Oriago, il decreto (aresto) di Tolosa dell’8 marzo 1493 circa le isole del Rodano aggiudicate a Carlo Vili re di Francia, l’Adda, l’Adige, i confini del territorio di Ariano, il canale Silvo Longo o Secco Longo, il porto di Brondolo, Porto Viro, il privilegio concesso lai doge Vitale Faliero a quelli di Loreo nel 1094, Ceneda (v. n. 44). 46. — • S. d. (1599, Febbraio 4). — c. 105-115. — Consulto di Bartolomeo Salvadego sui quesiti : Poteva il duca di Ferrara Alfonso II, per liberare il Polesine ferrarese dall’ inondazione, chiudere la foce del Po detta dell’ Abbate in modo che l’acqua risalendo per 1’ alveo delle Fornaci si scarichi in mare con pregiudizio dei territori veneziani ? Ha esso duca giurisdizione sul-l’intero fiume, anche presso la sponda veneta, si da esigervi diritti e farvi esecuzioni giuridiche ? — Premesse, per la prima, le ragioni militanti pel duca, fra le altre essere, in forza della pace di Costanza, regalia di singoli principi e comuni le acque scorrenti pei relativi territori ; le combatte, esponendo il grave danno che dalla chiusura della detta foce deriva ai territori veneti, provando non esser lecito mutare il corso dei fiumi perenni e publici con pregiudizio dei vicini, nè al duca quello del Po in forza dei trattati fra Venezia e Ferrara, e cita quelli del 1191, del 1313, del 25 marzo 1405, che quel principe è tenuto ad osservare, benché posteriormente siasi mutato il regime di Ferrara, e malgrado le investiture imperiali e papali, e nominatamente quella di Alessandro VI. Tali trattati, per cui non poteasi cambiare il corso del Po senza 1’ assenso di Venezia, furono rinnovati anche il 7 agosto 1484 e confermati dalla pace di Bologna (29 dicembre 1529). Circa il secondo quesito, si studia provare avere Venezia giurisdizione nell’ alveo del Po fino alla linea mediana del fiume nei luoghi ih cui questo lambe il territorio di quella ; perchè ciò è di diritto consuetudinario, perchè i duchi non hanno alcun privilegio speciale in argomento, nè giurisdizione nel Po delle Fornaci che non è nel comitato di Ferrara nè investito dalla Chiesa romana, ma scorre per territorio o veneto o di Adria ed era navigato, ed Adria fu acquistata da Venezia di pien diritto nel 1509 e l’acquisto riconosciuto dal duca nel 1517, mentre prima i duchi la riconoscevano dal vescovo di quella città. Nel 992 Ottone III imperatore confermava al doge la giurisdizione sulle acque dei domini di Venezia (v. n. 44). 47. — 1599, Maggio 22. — c. 56. — Breve di papa Clemente Vili al doge. Partecipa di aver promulgato 1’ anno santo invitando a Roma i principi cattolici e tutti i fedeli, e vi invita col presente in modo particolare il doge ed il Se-