11 Lo ileflo dovere avranno anche que’Battimenti, che giun-geiTero di rifpetto, terminata però la lor Contumacia. 20 Se 1’ acquifto poi fuccedefic dove non vi foiTero nè Pubblici Rapprefentanti, nè Confoli, od altri Miniftri, allora li Capitanj, o Patroni dovranno munirii di una Fede del Venditore, firmata anche da due Uffiziali del proprio Battimento; con impegno però di farla legalizzare nella prima Scala, ove vi foiTe Pubblico Ofììzio , per eifere poi itef-famente raifegnata al Reggimento airArfenal, in pena, come iopra. I I