DOGE.- ALVISE I MOCENIGO. 5 5. — 1571, Aprile 10. — c. 81 t.° — Istrumento in cui si dichiara che avendo il papa, con bolla 19 marzo 1570, decretato di prelevare un sussidio di 400,000 scudi d’ oro sui beni delle Congregazioni cassinese alias di S. Giustina di Padova, dei Lateranensi, degli Olivetani, dei Camaldolesi compresi gli eremiti e quelli di Monte Corona, dei Certosini, di S. Salvatore, dei Vallom-brosani, dei canonici di S. Giorgio in Alga, dei Celestini, dei Cisterciensi di Lombardia, dei Crociferi e di S. Girolamo, da ripartirsi fra essi in ragione del quarto che pagano, sulle rispettive rendite, al tesoriere generale pontificio Bartolomeo Busseto, e secondo convenissero col cardinale Luigi Cornaro camerlengo di S. R. C. ; avendo inoltre il pontefice stesso, nella medesima data, concessa facoltà ai superiori delle singole congregazioni di determinare la quota da pagarsi da ciascuna delle case dipendenti, di esigerla per trasmetterla poi a Roma, e di impegnare, alienare e fare anche all’ uopo altre operazioni sui beni di esse case; avendo ancora fatte esenti le medesime congregazioni da qualunque ulteriore contribuzione per seminari e collegi; il detto cardinale camerlengo (del titolo di S. Marco) e i padri: Marco dalla Mirandola procuratore generale della suddetta congregazione Cassinese, Raffaele da Cremona p. g. della congr. Latera-nense di S. Agostino, Andrea de’ Mazari p. g. della congr. dei Certosini, Gregorio da Mantova p. g. degli Olivetani, Anastasio da Bologna p. g. dei Canonici regolari agostiniani di S. Salvatore, Bartolomeo da Bagnacavallo p. g. dei Camaldolesi anche per le congr. degli eremiti e di Monte Corona, Miniatius da Gaiole p. g. della congr. di S. Maria di Vallombrosa, Pietro Morino p. g. dei canonici di S. Giorgio in Alga, Vincenzo del Vasto p. g. dei Celestini, Lorenzo de’ Manuelli p. g. dei Cisterciensi di Lombardia, Pietro Paolo Giussani (Iussia-nusj p. g. dei Crociferi e Prospero da Bologna della congr. di S. Girolamo, pattuirono: Le mentovate congregazioni pagheranno in Roma alla camera apostolica il suddetto sussidio mediante un’ annua perpetua corrisponsione di 32,000 scudi d’ oro, cominciando 1’ anno dal 1 maggio venturo, ripartiti come segue fra le medesime: la l.a pagherà scudi d’oro 10,076 e bolognini 16, la 2.a se. 5,038.8, la 3.a se. 6,717, la 4,a se. 5,038.8, la 5.a se. 1,541.12, la 6.a se. 1,466.88, la 7.a se. 919.4, l’8.a se. 387.20, la 9.a se. 336, la 10.a se. 168.96, 1’ 11* se. 155.52, la 12.a se. 155.52. Di tali importi il papa potrà disporre a suo talento, colla facoltà alle congregazioni contribuenti di affrancare i monti che per le dette contribuzioni s’instituissero. Le stesse congregazioni poi saranno fatte esenti per 1’ avvenire da ogni decima generale e particolare, specialmente negli stati di Venezia, e da ogni contribuzione per collegi e seminari 1571, Aprile 18. — Avendo i procuratori delle congregazioni suddette rinunziato al patto dell’ affrancazione de’ monti, si concede alle medesime di affrancare qualunque specie di monti a cui fossero obligate, solo però fino alla somma di scudi 32,000 d’ oro 1’ anno (v. n. 14). 1572, Marzo 29. — V. 1578, Giugno 12, n. 64. 1572, Giugno 7. — V. 1578, Giugno 12, n. 64.