I I 2 Parcenevoli efattamente oifervarfi quanto s’è ftabilito con V Articolo 54.0 al Titolo Capitani. 25 EiTendo di pratica, che li Noleggiatori aiTegnino a’ Capitani fopra l’importare de’Noli un tanto per cento, volgarmente denominato Cappa ; fi ftabilifce , che di quefta Cappa, qualunque effe foiTe, la metà dovrà appartenere al Capitanio , e 1’ altra metà al Parcenevole ; quando però tra il medefimo Parcenevole , ed il Capitanio non vi foriero patti in contrario, 16 In quanto a5 Primaggj non potranno li Parcencvoli in ¡modo alcuno parteciparne ; ma dovranno efler quefti intieramente rifervati a’ foli Capitanj nelle mifure , e forme din’ora praticate tanto nel Levante 3 che nel Ponente, 27 Dovranno li Parcenevoli pontualmente bonificare ai Capitani delle loro Navi , o Vafcelli L. 18 : 12. V. C. per ogni viaggio, per altrettanti, che da’medefimi faranno contribuiti alla Cafla del Conforzio de’ Parcenevoli ; e così parimenti L. 9 : 6. pur V. C. per cadauna Marciliana, Tartana, Fregadone, Polacca, Martegao , o Checchia , e Pinco, in tutto, e per tutto , come all’Articolo 60.0 del Titolo Capitanj; dovendofi intendere in avvenire tagliata, ed