131 COMMEMORIALI, LIBRO XXVII. 52. — 1616, Agosto 3. — c. 180 t.° — Istrumento in cui il doge e il console e i consigli di Zurigo, e lo sculteto e i consigli di Berna, membri della Confederazione svizzera, coi loro confederati, per l’antica mutua amicizia e pelle circostanze presenti, fanno sapere che Gregorio Barbarigo, ambasciatore di Venezia al re della Gran Bretagna, e i governanti delle due città predette, confermando la buona amicizia, pattuirono: In caso di suo bisogno Venezia potrà assoldare nelle due città fino a 4,200 votontarì, in due reggimenti i cui colonnelli saranno uno bernese l’altro zurigano ; se il bisogno fosse minore, gli uomini da assoldare saranno almeno 2,100 sotto un colonnello, la prima volta zurighese, la seconda bernese, e cosi alternativamente. Ogni reggimento sarà diviso in 7 vessilli di 300 uomini. La città che dà il colonnello darà 1,200 uomini con tre capitani, oltre il colonnello. Queste milizie serviranno contro chiunque in tutti i domini presenti di Venezia, sia in campo sia nei presidi ; le due città non saranno obligate a fornire soldati se fossero minacciate di guerra o 1’ avessero. Venezia pagherà ai singoli capitani lo stipendio di un mese per le rispettive compagnie, prima della partenza, e seguono le norme pel conteggio. I soldati una volta entrati in servizio riceveranno lo stipendio di tre mesi ; in caso di combattimento e di vittoria avranno la paga di un mese, e cosi tutti gli ufficiali. In caso di rimpatrio delle milizie sarà loro pagato lo stipendio di 20 giorni in più. In campo i singoli reggimenti resteranno uniti. .Nei presidi potranno esser divise anche le compagnie, in frazioni non minori della metà e in luoghi non troppo distanti 1’ una metà dall’ altra. I colonnelli e loro dipendenti ubbidiranno ai generali in capo, generali, governatori e provveditori generali della republica, in campo e nelle cose militari ; nei presidi ai rettori secondo sarà pattuito. Se una od ambe le città svizzere fossero minacciate di guerra, potranno richiamare le milizie, e la republica, mandatele ai propri confini, pagherà loro lo stipendio 20 giorni. Le due città offrono le loro compagnie armate, composte ognuna di 100 moschettieri, 80 corazzieri (arma tur ce) e 120 armati alla leggera, le quali saran pagate con 2,100 ducatoni il mese 1’ una. Ogni colonnello avrà 150 ducatoni il mese per la mensa, più 250 pel reggimento. La republica non sarà tenuta dare ai soldati la polvere, le palle e le miccie pei moschetti. Si potrà convenire sull’ armamento delle milizie se quello ora in uso non sembrasse conveniente. I militi godranno al servizio veneto dei privilegi, diritti, usi e riti come in Francia ed altrove. Seguono norme pei pagamenti dello stipendio quando sia arretrato. I colonnelli saranno nominati dalla republica, i capitani dalle due città, e tutti saranno cittadini di esse e graditi a queste e a quella. I cittadini e sudditi delle due parti potranno viaggiare ed esercitare liberamente il commercio e le arti in entrambi gli stati, pagando i diritti ora in vigore, con alcune riserve ; si fa eccezione a tale libertà pei tempi di contagio. Saranno esenti da dazi ecc. le cose portate sulla persona o sul rispettivo cavallo, e i soldati delle due l ittà nell’ andare e nel tornare dal servizio di Venezia, come si usa da tutti gli stati. I bernesi e zurighesi morti nello stato veneto potranno esserne esportati od ivi seppelliti senza pagar cosa alcuna. Ciascuna delle parti permetterà il transito pel proprio territorio a milizie straniere che andassero al servizio del-