doge: pasquale cicogna. 51 stria possede indisturbata feudi imperiali, e riconosce Pirano dalla mentovata chiesa, la quale concede pure il feudo di S. Vincenti ; ne deduce che anche Venezia deve rispettare tali diritti. Relativamente a certo omicidio perpetrato in quel porto dichiara che esso devesi ritenere avvenuto nel territorio di Orsera, e quindi non avervi giurisdizione alcuna il podestà di Rovigno (v. n. 29). Data da casa (a Venezia ?). — Sottoscritta dal vescovo. 29. — 1587, Novembre 28. — c. 18 t.° — Lettera simile al n. 28. Esprime vivo rammarico pel dispiacere cagionato al doge con quello scritto ; dichiara non aver mai avuto intenzione di far cosa non grata alla Signoria della quale riconosce l’autorità ed intiera sovranità. Revoca quanto avesse detto di meno corretto nella precedente sua, e se ne scusa adducendo lunga infermità ed angustie famigliari che gli amareggiano l’animo. Chiede che siano troncate le lungherie che da 14 mesi gl’ impediscono di andare in persona ili suo vescovado dove in sua assenza succedono disordini ed inconvenienti, e finisce professandosi suddito devotissimo. Data e sottoscritta come il n. 28. 30. — 1588, ind. I, Marzo 26. — c. 20 t.° — Agostino Cusani protonot. apost., auditore generale della camera ed ed esecutore delle sentenze e lettere ecc. apostoliche, ad istanza dell’ università degli ebrei di Roma, dichiara autentica la copia degli allegati, presentatigli sigillati da Giorgio Betusco procuratore dell’ università stessa. Fatto in Roma. — Atti Girolamo Fabri da Trevi not. della camera apost. Allegato A : 1543, Febbraio 24. — Breve di papa Paolo III ai cristiani. Avendo inteso come parecchi ebrei, viaggianti dalle Due Sicilie e dall’ Italia verso la Palestina e l’Africa e viceversa, furono catturati e spogliati, mentre in Roma godono libertà e protezione; vieta a tutti, principi, comuni e privati, sotto pena di scomunica da incorrersi ipso facto, di danneggiare o molestare in qualsiasi modo gli appartenenti a quel popolo. Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto, per autenticazione di copia, da Tomaso Gualterucci. Allegato B : 1581, Dicembre 15. — Breve di Gregorio XIII papa ai cristiani. Nell’ occasione della cattura e spogliazione di certi ebrei levantini che navigavano verso Ancona, rinnova il divieto contenuto nell’ allegato A. Dato e sottoscritto come 1’ allegato A. Allegato C : 1586, Ottobre 22. — Sisto V papa, ad perpetuami rei me-moriam. Seguendo le vestigia di Pio IV e d’altri suoi predecessori, di moto proprio concede i seguenti privilegi (esposti in italiano) agli ebrei : È accordato ai medesimi di abitare in tutti gli stati della Chiesa tranquillamente, non però nelle ville e borghi, e di esercitarvi le arti e il commercio, eccettuati quelli dei grani e del vino, la semina di cereali e la socida di animali, valendosi anche di cristiani, specialmente nella macellazione ; non potranno però tenere servi cristiani. Nelle terre e castella ove ponessero stanza si daran loro