150 COMMEMORIMI, LIBRO XXVII. capitano di fanteria, Federico barone di Attimis sig. di S. Croce e regio prefecto di cavalleria, Michele Rabatta di Dorimberg, grande scudiere ereditario della contea di Gorizia ed Alessandro Aldrisi da Cremona protomedico nel campo veneziano. — Atti di Leonardo Leonarducci, vicecancelliere della cancelleria superiore dei nobili provinciali della contea di Gorizia, e di Bernardino Buiato not. di Udine e cancelliere di Marino Ettoreo auditor generale nel campo veneto. Allegato S : Copia dell’ allegato P. 1618, Luglio 28. — V. 1618, Luglio 26, n. 89. 1618, Agosto 2. — V. 1618, Luglio 26, n. 89. 1618, Agosto 4. — V. 1618, Luglio 26, n. 89. 1618, Agosto 8. — V. 1618, Luglio 26, n. 89. 90. — 1618, Febbraio primi giorni (m. v.). — c. 119. — Versione in volgare di lettera di Osmano I sultano di Turchia, al doge. Ebbe grata la missione di Francesco Contarini cav. e proc. di S. M. inviatogli in occasione della sua assunzione al trono ; con esso rinnovò gli antichi patti già vigenti fra i due stati ; raccomanda 1’ osservanza di essi, promettendo per parte sua di mantenersi amico. A lagni dei bosniaci spogliati in mare da navi spagnuole e che pretendevano risarcimento del bailo veneto, fu dalla Porta risposto licenziandoli ; e dispose che per ciò non siano molestati i veneziani in Bosnia (v. n. 91). Chiede che Venezia procuri al possibile di far risarcire i di lui sudditi spogliati. Data a Costantinopoli. — Tradotta da Marco Antonio Borisi. 91. — 1618, Febbraio primi giorni (m. v.). — c. 120. — Versione in volgare di ordine del sultano di Turchia al beglierbel e ai cadi della Bosnia. Il bailo veneto gli comunicò che essendo Venezia in guerra colla Spagna, navi di questa nazione e di Napoli, corseggiando nell’ Adriatico, presero due galee veneziane dirette a Spalato su cui erano merci anche di sudditi turchi. Questi si rivolsero al bailo veneto perchè, a norma dei trattati e degli oblighi di Venezia, venissero loro risarciti i danni ; quel rappresentante portò la cosa al sultano che riconobbe non essere il caso di compensi. Ora alcuni bosniaci, che sono fra i danneggiati, pretendono il risarcimento dagli ufficiali veneti di Spalato. Il sultano ordina perciò ai destinatari di far desistere i reclamanti dalle loro pretese, ed impedire che per queste sia data molestia ad alcun veneziano contrariamente ai trattati (v. n. 90 e 98). 92. — S. d. (1619, Febbraio ?). — c. 121 t.° — Traduzione in volgare della confermazione e rinnovazione fatta da Osmano I sultano di Turchia, a richiesta dell’ ambasciatore veneto Francesco Contarini, del trattato di pace con Venezia. Vi si riproducono gli articoli riferiti nel n. 4. — Tradotta da Marco Antonio Borisi. 93. — 7127 (1619), ind. II, Marzo. — c. 129. — Versione di lettera di