246 pagato del Nolo a proporzione /blamente del Viaggio, che aveiTe fatto . 30 Il Capitanio non potrà trattenere nel fuo Baili mento nefTuna quantità di Merci per credito di Noli, ma potrà bensì opponeriì al loro trafporto, feque Arandole fopra le Barche, o Peatte, o nelle Dogane, o ne’Magazzini . 31 Il Capitanio averà la preferenza per il fuo Nolo fopra le Merci del di lui Carico, finché effe efiftono fopra il Battimento, o fopra le Barche, o Peatte, o fopra la Scala dello sbarco, ed anche per quindici giorni dopo la confe-gna, purch’ effe non fiano paifate in potere di un terzo, fenza alcun impedimento, o fequeilro, indicante la pretefa del Capitanio. 32 Li Mercanti Caricatori non potranno mai obbligar i Capitanj a prender per Nolo Merci , o Effetti diminuiti di prezzo, o in qualunque modo guaiti, o pregiudicati ; ma anzi dovranno i Noli effer fempre pagati in contanti. 33 Se dopo feguito il Contratto il Noleggiatore aveffe caricate