21 7 prodati ne’ Porti, dovranno li Capitanj, e Patroni entro il periodo di ventiquattr’ ore prefentarii, fe nello Stato, alle Cancellerie de’ N. N. H. H. Rettori locali ; e fe in Ettero, alli rifpettivi Confoli, Vice-Confoli, Agenti, o Deputati Veneti, con la Riferta dell’accaduto contenente tutte le potàbili maggiori individuazioni, e flabilindo con una nota formata, come all’Articolo 4.0 del Titolo Getti, tutti gli Effetti, che foifero flati gettati in Mare, tanto appartenenti al Carico, quanto al Battimento ; e così pure gli Alberi tagliati, le Gomene, e le Ancore abbandonate, ed ogni altra cofa perduta. Faranno nello fteifo tempo la nomina de’Teftimonj, che dovranno eifer fempre li più graduati dell’Equipaggio, onde da’Miniftri Cancellieri fiano poi ricevute le loro depofizioni. Quel Capitanio, o Patrone , che trafcuraile di prefentare una tale Riferta per far feguire la Prova di Fortuna, farà foggetto nella fua fpe-cialità al rifarcimento integrale degli Effetti gettati, e di tutte le cofe perdute. 3 Li Minittri Cancellieri, l’ifpezione de’ quali fi è di ricevere le Riferte, e di efaminare li Tettimonj prodotti in prova de’ fatti, che voleifèro giuflificarfi, dovranno con chiarezza, e feparatamente l’uno dall’altro interrogare i Tettimonj medefimi, raccogliere, ed eftendere con fedeltà le loro depofizioni, rileggendole ad eifx dopoeftefe; affinchè le confermino, o le dichiarifeano conformemente al loro fentimento; dando il giuramento a quelli, che per la loro cognizione avranno ad eiTer giurati, efaminando in oltre