21 8 tre li Contesi, fe alcuno ne foife fiato introdotto, e procurando di fcuoprire fopra tutto, fe tra i Teftimonj ve ne foilero mai per qualfìvoglia caufa de’fubornati. In ricognizione della loro opera non potranno giammai eifi Cancellieri rafcuotere fe non quel tanto, che dalle ri-fpettive approvate Tariffe farà fidato per i Proceifi di Prova di Fortuna , oifervando anzi la poffibile brevità nell’ eden-derli, e compilarli; il che efeguito, dovranno coniegnarli (otto iigillo alla parte , che ne aveife richieda la formazione , affienne con la Polizza delle fpefe a Tariffa, e con la corri ipond ente lor Ricevuta , 5 E perchè dai Proceifi delle Prove di Fortuna fi poffa fondatamente rilevare, fe gli avvenimenti faranno fiati innocenti, oppure derivati da non curanza, o malizia; fi ordina, che effi Proceifi, giufto la pratica, continuino ad ^ffogettarfi al Magiftrato de’ Confoli de’Mercanti, dove ad iftanza di qualunque Intereffato potranno eifere pubblicati , per efferne indi rilafciate le Copie. 6 Se accadeife una qualche differenza civile fopra gl’ Infortuni di Mare , la quale aveife relazione a’ detti Proceifi , farà quella dalle Parti propoila, ed agitata, fecondo la pra-