152 COMMEMORIALI, LIBRO XXVII. Sottoscitto dal Suriano e dai : Godi, Bouckhorst, Magnus, Ploof de Lyclama, Borchorst e Schaffer. Segue dichiarazione fattasi scambievolmente dai plenipotenziari che nessuna alleanza lega le due parti colle case d’Austria e di Spagna. Sottoscritta come sopra. 97. — 1620, Aprile 18. — c. 190. — Ratificazione fatta dagli Stati generali delle Provincie unite dei Paesi Bassi del trattato n. 96. Dato all’Aia. — Sottoscritto da P. Aloos e per ordine da J. Perpenz. — (Il documento è in volgare, versione dal francese). 98. — 1620, Dicembre 24. — c. 191, — Versione in volgare di ordine di Osmano sultano dei Turchi. A richiesta del [bailo veneto Giorgio Giustiniani, relativamente alle pretese di risarcimento de’ suoi sudditi bosniaci spogliati, passando da Venezia a Spalato per 1’ Adriatico, da navi spagnuole (v. n. 91) ; esposte le pratiche all’ uopo fatte dai danneggiati, comauda che cessino le dette pretese; che Venezia non debba ritenersi responsabile pei danni che ricevono in mare i sudditi turchi ; nè il bailo esser per ciò nè per altro molestato da tribunali ; che nessun giudice accolga querele di turchi contro di esso bailo. Annulla tutte le sentenze e gli atti giudiziari emanati nel proposito dei detti danni. Comanda che non si facciano novità nel Golfo e che non s’impongano nei porti nuovi dazi. Vuole che in ogni controversia insorgente per violazione di trattati o contravenzione a questi il bailo ne tratti col primo visir. Impone a tutti 1’ osservanza dei trattati vigenti dei quali il presente avrà la stessa forza, Dato a Costantinopoli (v. n. 17 del libro XXVIII). 99. —• 1637, Gennaio 17. — c. 207 (201). — Versione in volgare del trattato stipulato fra don Federico Enriquez generale di cavalleria e castellano di Milano, rappresentante il Re di Spagna, e i deputati delle tre Leghe dei Grigio-ni, capitano Giovanni Giorgi, colonnello Giorgio Jenatsch e landmanno Menrado Buoi, i quali pattuiscono : Sarà alleanza perpetua fra il re ed i suoi stati e i Grigioni. Il re non si ingerirà nelle cose amministrative, politiche e religiose delle Leghe. I sudditi e cittadini di ciascuna delle parti avranno libertà di commercio e di transito nei vicendevoli -domini e territori, vietato di immischiarsi in cose di religione e il portar libri proibiti, e salvi i riguardi di sanità. I grigioni viaggianti nei regi stati potranno portare armi, trattene le pistole e nelle città gli archibugi carichi, ma dovranno esser muniti di legittimatone, e depositare esse armi presso gli ufficiali dei singoli luoghi ove pernottassero. Le genti regie avranno libero passo con armi, merci ecc. nel territorio grigione. Si fissano le norme pel passaggio di regie milizie per detto territorio. E cosi pure per quello di milizie grigione, andanti al servizio d’ altri principi, per gli stati regi. Se per guerra od altro i Grigioni non potessero aver vettovaglie da altri luoghi, avranno facoltà d’importarne dal Milanese e dai regi stati senza pagare alcun diritto o dazio. Il re, in caso di suo bisogno, potrà assoldare non