122 COMMEMORIALI, LIBRO XXVII. per se e pel nipote Gerardo, dall’altra, convenuti nell’adunanza degli uomini del detto comune, pattuirono : gli uomini di Folgaria potranno capillare, far legne (buscare), lavorare e pascere armenti nella selva Piserna « dal Tovo in suso » per le vette « fino al tumulo, e dal Tovo fino alle cime » e da queste al fondo della valle dell’ Astico, verso corrisponsione ai signori di Velo di lire 17 veronesi di piccoli 1’ anno, delle quali 50 soldi da pagarsi ai signori di Beseno, cessando in avvenire ogn’ altra contribuzione. I Velo potranno far pascere gli animali di loro proprietà, e non altri, nel monte Malegna, nel campo Sudrio e in quello dell’ Oseron. I signori di Beseno avranno, in correspettivo di certe guarentigie pei detti animali, il latte prodotto in un giorno da quelle bestie. I Velo potranno edificare abitazioni ed occuparle nel campo dell’Oseron e nella selva vicina. Le parti si guarentiscono vicendevolmente 1’ osservanza del presente. Fatto in Folgaria nella casa del comune presso la chiesa di S. Lorenzo. — Testimoni Malfatto e Bondo de Casto. 1605, Novembre 17. — V. 1604, Ottobre 8, n. 2. 16. — 1605, Dicembre 10. — c. 28 t.° — Breve di papa Paolo V al doge Marino Grimani e alla república. Dicendo contrari alle leggi canoniche il decreto del Senato 10 gennaio 1603, che vietava la fondazione in Venezia di monasteri e luoghi pii senza il permesso del governo, divieto successivamente esteso a tutti i domini ; e 1’ altro, del (26) marzo passato, che estendeva parimenti la proibizione, fatta nel 1536 per Venezia, di lasciare in testamento, donare o alienare beni immobili a cause pie o persone ecclesiastiche, sotto pena della confisca dei beni stessi; il pontefice dichiara nulli e senza valore i decreti medesimi, e ricordate le pene ecclesiastiche comminate a simili attentati ai diritti della Chiesa, intima che siano revocati ed annullati. Che se la Signoria non obbedisse all’ intimazione, della quale farà fede il nunzio Orazio (Mattei) vescovo di Gerace, esso pontefice pronunzierà l’interdetto ecclesiastico in tutti i domini veneti con tutte le pene comminate dai sacri canoni. Aggiunge non avere per tutto ciò in vista che il bene della Chiesa, nè esser mosso da ragioni umane. Se Venezia si sottometterà, provvederà al proprio vantaggio, conservando, fra altro, i feudi ecclesiastici che tenesse, i quali altrimenti perderebbe (v. n. 17). Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani. 17. — 1605, Dicembre 10. — c. 31. — Breve come il precedente. Il papa seppe da lettere del nunzio a Venezia e dell’ambasciatore Agostino Nani che Scipione Saraceni canonico di Vicenza e (Marco Antonio) Brandolini abate di Nervesa, nella diocesi di Treviso, furono, per crimini commessi, imprigionati a Venezia nelle carceri dello stato, credendo la república averne facoltà per anteriori privilegi papali e per consuetudine. Il papa però dice essere tali fatti contrari ai diritti della Chiesa ; invita la Signoria a mandargli i privilegi per esame, tanto più che essa oltrepassò i limiti di quelli estendendoli fuori di Venezia, e quindi