192 COMMEMORIGLI, LIBRO XXVIII. chia, e prima al pascià della Bosnia e a suoi dipendenti. In esso si partecipa essere stato tolto il divieto del commercio coi veneziani i quali dovranno essere ammessi a trafficare sicuramente come in passato e secondo i trattati che vuole si osservino. E quest’ ordine sia publicato (v. n. 90 e 92). Dato come il n. 90. — Tradotto da Giov. Battista Saivago. In margine: Luoghi dove si deve publicare il presente: Adrianopoli, Fi-lippopoli, Sofia, Belgrado, Bosna-Seraj, Clevena (Klivno ?), Licca, Erzegovina, Novi-Bazar, Uskub. 92.— 1639, Agosto fine. — c. 138. — Versione di firmano del sultano di Turchia al pascià di Bosnia e ai suoi sangiacchi e cadì, come pure a tutti i beglierbeì, sangiacchi e cadì dei luoghi mediterranei dell’ impero. In seguito ad uffici della Signoria veneta e del bailo di lei, revocando il divieto fatto col n. 86, ordina che nelle relazioni coi veneziani siano rimessi in vigore i trattati esistenti colla república pel passato, permettendo ai sudditi di questa di viaggiare e trafficare sicuramente nei domini turchi. E il presente sia ovunque publicato (v. n. 91 e 93). Dato in Costantinopoli. — Tradotto come il n. 86. — Trasmesso dal bailo con sua lettera 29 agosto, n. 152. 93. — 1639, Agosto fine. — c. 139. — Versione in volgare di firmano del sultano di Turchia ai bei, cadì, castellani e ministri tutti dei luoghi marittimi del suo impero. Simile al n. 90. — Tradotto come il n. 89. — Trasmesso dal bailo a Costantinopoli in lettera 30 agosto, n. 153 (,v. n. 92 e 98). 94. — 1639, Ottobre, primi giorni. — c. 1231.°. — Versione di ordine del sultano al pascia di Bosnia e al sangiacco e al cadì di Clissa. A richiesta del bailo veneto, che gliene mosse lagno, dopo la necessaria inquisizione, facciano restituire immediatamente ai negozianti veneziani le pannine ed altre merci tolte a questi da abitanti del territori di Clissa. — Tradotto da (Cristo-foro) Tarsia. 95. — 1639, Ottobre primi giorni. — c. 124 t.° — Versione in volgare di ordinanza del sultano di Turchia al pascià di Bosnia. Il bailo veneto gli espose, chiedendo giustizia, che Achmed Cossiterovich della campagna di Klivno, uscito dalla fortezza di Carin, attentò con un imboscata alla vita di Antonio Grubis-sich capitano veneto ; ma che non essendo riuscito, uccise altro veneto e devastò vigne nel territorio della república ; unitosi poi con Ibrahim capitano d’Islam e col « famoso ribaldo Durach », commisero, insieme ad una turba d’ uomini, uccisioni e devastazioni a danno de’ sudditi di Venezia. In conseguenza il sultano ordina al pascià di procurare l’arresto dei colpevoli, di obligarli al risarcimento dei danni, e di mandare alla Porta gli atti della relativa procedura. Vuole poi che nelle questioni coi confinanti sudditi di Venezia si proceda