114 COMMEMORIALI, LIBRO XXVII. fra i sudditi, meno le prede fatte dal 24 aprile 1603 in poi. I contraenti si asterranno da ogni offesa 1’ uno contro 1’ altro, nè consentiranno ad alcunché di pregiudiziale per qualunque di essi. Rinunziano a qualsiasi vincolo di trattato anteriore che facesse contro al presente. Sono abrogate tutte le rappresaglie e lettere di marco concedute dai singoli contraenti ai rispettivi sudditi contro quelli degli altri. Circa la restituzione agli arciduchi di Vlissiugen, Brill e Rammingen ed altri luoghi, il re d’Inghilterra dichiara dover osservare i trattati stretti dalla regina Elisabetta colle Provincie Unite di Fiandra, ma procurerà che queste vengano a pace coi detti arciduchi, altrimenti a tempo opportuno farà quanto richiede l’amicizia con questi. Vieterà il detto re a’ suoi soldati di servir gli Olandesi o altri nemici di Spagna e degli arciduchi, e di favorirli in qualche modo ; il che faran pure gli stessi principi rispetto ai soldati medesimi. Si permetterà il vicendevole commercio fra i sudditi dei due re come prima della guerra, tanto per terra come per mare, verso il pagamento dei diritti consueti. Le navi da guerra di uno dei contraenti potranno entrare nei porti degli altri in caso di bisogno e non più di sei insieme ; per un numero maggiore si domanderà il permesso al sovrano del luogo, e purché esse nulla facciano contro di questo o in favore dei suoi nemici, nel qual caso egli potrà punire gli equipaggi. Il re d’Inghilterra vieterà a’ suoi sudditi di condur navi o merci e cose di Olanda o Zelanda nei domini di quello di Spagna e degli arciduchi, nè permetterà che mercanti di quei due paesi s’imbarchino su navi inglesi con destinazione ai detti domini ; le merci inglesi per la detta destinazione dovranno munirsi di certificato d’ origine, restando confiscate quelle che ne fossero prive. Le merci inglesi non pagheranno il dazio di 30 per cento ultimamente imposto dal re di Spagna nei suoi domini. Le merci comprate in questi da sudditi inglesi godranno di eguale esenzione, purché sian portate negli stati britannici o in quelli degli arciduchi (Fiandra), e si stabiliscono le norme per constatare ed assicurare 1’ osservanza di questo articolo. L’ esenzione dalle 30 per cento suddette non varrà per le merci da portarsi dai domini spagnuoli ed arciducali in Francia fino a che ciò non sia pattuito con quel re. Il commercio fra i sudditi inglesi e degli arciduchi sarà libero come è detto di sopra, pagandosi i consueti diritti, vietato però agli inglesi di servirsi per. esso di navi olandesi, e di portar merci d’ Olanda agli arciducali, o dei paesi arciducali in Olanda ; per le navi da guerra si pattuisce come di sopra. Le parti vieteranno ai rispettivi sudditi di giovare o favorire i nemici d’ alcuna di esse. I sudditi inglesi ed arciducali potranno esercitare il commercio per mare e per terra nei domini gli uni degli altri, pagando i consueti diritti. E i commerci vicendevoli fra gli stati d’Inghilterra e la Fiandra e la Borgogna, sospesi in passato, si riavvieranno, e saranno sottoposte a giudizio di arbitri le questioni insorgenti in argomento commerciale, sia per 1’ osservanza dei trattati, sia per imposizioni non conformi a questi. I contraenti non permetteranno che siano molestati per causa di religione nei rispettivi domini i sudditi d’ un altro di essi ivi commercianti. Essi contraenti confischeranno le merci proibite importate o esportate dai rispettivi stati. Rispetteranno le proprietà dei vicendevoli sudditi che muoiono